Sentenza del 24/11/2016 n. 1430 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo - Mancato rispetto del termine dei 90 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 17-bis del d.Lgs. 546/1992 per la procedura di reclamo/mediazione. Il contribuente aveva presentato il reclamo e successivamente proposto ricorso prima della scadenza dei 90 giorni, senza attendere una risposta dell'Amministrazione. La questione era se tale proposizione anticipata rendesse inammissibile il ricorso.
La decisione
La violazione del termine procedurale non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Per le controversie di valore inferiore a 2.000 euro, l'inoltro del ricorso prima della scadenza dei 90 giorni, in assenza di risposta dell'Amministrazione, non può privare il contribuente del diritto costituzionale di opporsi a un atto amministrativo. La procedura di reclamo/mediazione ha natura deflattiva e non può essere interpretata in modo da comprimere il diritto di difesa e di accesso alla giustizia.
Norme richiamate
Art. 17-bis del d.Lgs. 546/1992
La norma disciplina il reclamo e la mediazione nelle controversie tributarie di valore non superiore alla soglia prevista. Il mancato rispetto del termine di 90 giorni costituisce una violazione della procedura deflattiva, ma non determina l'inammissibilità del ricorso quando ciò comporterebbe una lesione del diritto di difesa del contribuente.
Diritto costituzionale di opposizione a un atto amministrativo
Le formalità procedurali non possono essere applicate in modo da impedire al contribuente di contestare giudizialmente un atto amministrativo o tributario. Il diritto di accesso alla giustizia prevale su una lettura eccessivamente rigida della procedura di reclamo/mediazione.
Massime di principio
- La proposizione anticipata del ricorso rispetto alla scadenza del termine di reclamo/mediazione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione, soprattutto quando l'Amministrazione non abbia ancora fornito risposta.
- Le procedure deflattive del contenzioso devono essere interpretate alla luce del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia, evitando conseguenze sproporzionate per il contribuente.
- La violazione di un termine procedurale non comporta necessariamente l'inammissibilità: occorre verificare la funzione della norma, l'effettivo pregiudizio arrecato alla controparte e la compatibilità della sanzione con i principi costituzionali.
- In situazioni analoghe è comunque prudente attendere la scadenza del termine previsto dalla procedura, salvo la necessità di rispettare eventuali termini di decadenza per la proposizione del ricorso.
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