Cassazione Penale, Sentenza n. 37218/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 22/04/1999 - 23/03/2000 (337 giorni). Il ricorrente era stato assolto definitivamente il 11/10/2019 dalla Corte d'Appello di Salerno dall'accusa, tra l'altro, di associazione mafiosa. La Corte d'Appello di Potenza aveva però rigettato la domanda di riparazione ritenendo che il ricorrente avesse concorso, con comportamento doloso o per colpa grave, a determinare l'adozione e il mantenimento della custodia cautelare: in particolare erano stati valutati come provati incontri e accordi volti a costituire un nuovo gruppo criminoso (una sorta di cartello), la detenzione di un biglietto con nominativi riconducibili al progetto e frequenti rapporti con soggetti pregiudicati. Il ricorrente contestava che tali elementi fossero stati neutralizzati dall'assoluzione penale e lamentava violazione dell'art. 314 c.p.p. e difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento del giudice della riparazione. I giudici hanno ritenuto legittima e logica la valutazione del giudice di merito che, in sede riparatoria e con valutazione "ex ante", ha ritenuto provati elementi di contiguità e accordi tra sodali (incontri, biglietto con nominativi, frequentazioni) idonei a generare l'apparenza di responsabilità e a concorrere nella scelta dell'autorità giudiziaria di adottare e mantenere la misura cautelare. La Corte ha così confermato l'esclusione del diritto alla riparazione per concorso a dar causa alla custodia cautelare e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di difesa del Ministero.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La norma riconosce il diritto alla riparazione salvo che il beneficiario abbia dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa con valutazione autonoma rispetto al giudizio penale sul merito.
Principio di controllo limitato della Cassazione sul giudice della riparazione (Sezioni Unite, 28/11/2013, n. 51779 - Nicosia)
La Corte di legittimità verifica la correttezza del procedimento logico-giuridico seguito dal giudice di merito nella valutazione della colpa o del dolo che possano escludere la riparazione; la determinazione concreta della colpa rimane di competenza del giudice di merito.
Giurisprudenza sui criteri della valutazione "ex ante" e utilizzabilità degli elementi probatori in sede di riparazione
In sede di riparazione il giudice valuta se, alla stregua degli elementi disponibili all'epoca delle indagini e della cautela, la condotta del soggetto abbia creato l'apparenza di reità; possono essere considerati elementi utilizzabili quelli non esclusi in dibattimento e anche comportamenti ritenuti penalmente irrilevanti dal giudice dell'assoluzione se connotati da colpa grave.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e "ex ante": non serve che la condotta costituisca reato, ma che abbia contribuito a creare un'apparenza di colpevolezza che ha determinato l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
- La Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica del ragionamento del giudice di merito ma non sostituisce la sua valutazione sui fatti; pertanto una motivazione logica e coerente del giudice della riparazione è durevole in sede di legittimità.
- La colpa grave può escludere il diritto alla riparazione anche quando l'imputato sia stato poi assolto: condotte di contiguità, accordi, frequentazioni e atti materiali (es. liste di nominativi) possono essere valutate come contributive all'apparenza di responsabilità.
- Elementi già esaminati e ritenuti penalmente irrilevanti dal giudice dell'assoluzione non sono automaticamente neutralizzati nella sede riparatoria; possono assumere rilievo se manifestano inescusabile leggerezza o macroscopica imprudenza.
- Il giudice della riparazione deve esaminare d'ufficio la presenza di cause ostative (dolo o colpa grave) e valutare tutti gli elementi probatori utilizzabili, purché non siano stati espressamente esclusi dal dibattimento.
- In situazioni analoghe, chi richiede la riparazione deve documentare che non ha contribuito, con dolo o colpa grave, all'adozione o al mantenimento della cautela (es. prova di assenza di contatti, di iniziative ostative o di inconsapevolezza rispetto ai fatti contestati).
- Per la difesa è importante contestare non solo la responsabilità penale ma anche dimostrare che gli elementi istruttori non potevano ragionevolmente indurre l'autorità a ritenere l'esistenza di pericolo o gravità indiziaria; viceversa, elementi che appaiono indicativi di contiguità possono essere decisivi a escludere la riparazione.
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