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Sentenza

Sentenza n. 4417/2026 - Roma, Sezione 5

per l''annullamento del provvedimento di esclusione, all’esito della prova preselettiva, dal “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti presso l’Avvocatura dell’INAIL nel ruolo dei professionisti legali, I livello di professionalità, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area funzioni centrali”, esclusione dovuta al mancato raggiungimento del punteggio minimo di 39,1/60; - del (non conosciuto) elenco degli ammessi a partecipare alla prova scritta, all’esito della prova preselettiva; - del questionario somministrato nella prova d’esame dell’11 febbraio 2025 e della risposta ritenuta esatta (come da “esito prova” pubblicato da -OMISSIS- in data 12 febbraio 2025, anch’esso impugnato) limitatamente al quesito n. 36; - del verbale n. -OMISSIS- della Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Presidente dell’INAIL n. 30 ottobre 2024, n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202504690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova scritta di un concorso pubblico, disposta all’esito della prova preselettiva per mancato raggiungimento del punteggio minimo, nonché il quesito n. 36 e la relativa risposta ritenuta esatta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l’esclusione dalla prosecuzione del concorso pubblico per la copertura di nove posti presso l’Avvocatura dell’INAIL, nel ruolo dei professionisti legali, determinata dal mancato raggiungimento del punteggio minimo di 39,1/60 nella prova preselettiva. Erano stati inoltre impugnati l’elenco degli ammessi alla prova scritta, il questionario somministrato nella prova dell’11 febbraio 2025 limitatamente al quesito n. 36 e alla relativa risposta ritenuta esatta, il verbale della commissione esaminatrice e gli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio, con memoria del 16 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. La parte resistente non si è opposta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’azione resta nella disponibilità del ricorrente sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Poiché il ricorrente ha manifestato il sopravvenuto difetto di interesse prima della decisione e la parte resistente non si è opposta, il giudizio è stato definito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’esclusione e gli atti concorsuali. Le spese di lite sono state compensate, come richiesto dal ricorrente e non contestato dalla parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, dopo la proposizione, viene meno l’interesse alla decisione; la declaratoria è stata adottata a seguito della dichiarazione del ricorrente e della mancata opposizione della parte resistente.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, unitamente agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e tale dichiarazione interviene prima che la causa sia trattenuta in decisione.
  • L’azione proposta resta nella disponibilità del ricorrente sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; fino a tale momento egli può chiedere che il giudizio sia definito per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e della mancata opposizione della parte resistente, il giudice può definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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