Sentenza n. 1298/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle domande di condono edilizio relative a una villetta bifamiliare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale delle domande di condono presentate ai sensi della l. n. 47/1985 e della l. n. 724/1994. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 31 della l. n. 47/1985 e il difetto di istruttoria, sostenendo che l'immobile fosse ultimato almeno al rustico entro il 1° ottobre 1983. In secondo luogo, hanno contestato l'interpretazione dell'art. 39 della l. n. 724/1994, sostenendo che i limiti del 30% della volumetria originaria e di 750 metri cubi fossero alternativi e che fosse sufficiente il rispetto del solo limite volumetrico assoluto, anche alla luce di una direttiva comunale. In terzo luogo, hanno invocato la tutela del legittimo affidamento, la buona fede e la correttezza dell'amministrazione, richiamando la durata ultratrentennale del procedimento, un parere favorevole dell'Ufficio tecnico del 2012 e la revoca di precedenti provvedimenti repressivi. Infine, hanno contestato la valutazione del vincolo idrogeologico e della classificazione PAI, valorizzando un successivo parere favorevole di compatibilità geomorfologica e la possibilità di interventi di messa in sicurezza.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che, ai fini del condono, l'opera è ultimata al rustico soltanto quando risultano realizzate le strutture essenziali, le tamponature esterne e la copertura, elementi idonei a definire sagoma e volumetria. Il verbale dei Vigili Urbani del 14 novembre 1983 attestava che il solaio era di 'recentissimo getto' e che i lavori erano ancora in corso, ma non consentiva di dimostrare con certezza che la copertura fosse stata completata entro il termine del 1° ottobre 1983. Poiché l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell'opera abusiva grava sul richiedente il condono, l'incertezza probatoria è stata posta a carico delle ricorrenti. Quanto al secondo motivo, il giudice ha affermato che i limiti previsti dall'art. 39 della l. n. 724/1994 — ampliamento non superiore al 30% della volumetria originaria e limite assoluto di 750 metri cubi — operano cumulativamente e non alternativamente. Il superamento del limite percentuale è quindi sufficiente a impedire il condono, anche se non è superato il limite di 750 metri cubi. La direttiva comunale n. 1/2019, quale atto interno di indirizzo privo di forza normativa, non poteva derogare alla legge né alla sua interpretazione consolidata. Il quarto motivo, relativo al vincolo PAI, è stato assorbito, poiché erano già state accertate due autonome ragioni ostative al condono. Il terzo motivo è stato respinto perché, in materia di abuso edilizio e condono, non è configurabile un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Il lungo decorso del tempo e gli atti endoprocedimentali favorevoli non modificano la natura vincolata del potere esercitato né impongono una motivazione rafforzata o una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del mancato svolgimento di difese scritte da parte del Comune.
Norme richiamate
art. 31 l. n. 47/1985
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L. n. 47/1985 ... devono considerarsi ultimate, ai fini del condono, le opere edilizie nelle quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura allo scadere del termine ultimo di legge.
Per l'ultimazione al rustico occorrono le strutture essenziali, le tamponature esterne e la copertura, idonee a definire con certezza sagoma e volumetria; la prova del completamento entro il termine legale grava sul richiedente il condono.
art. 39 l. n. 724/1994
Sono suscettibili di condono le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, purché non abbiano comportato un ampliamento superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero eccedente i 750 metri cubi.
I limiti del 30% della volumetria originaria e di 750 metri cubi sono concorrenti: il rispetto del solo limite assoluto di 750 metri cubi non è sufficiente se è superato il limite percentuale.
l. n. 724/1994
La disciplina del condono, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto al regime ordinario, deve essere interpretata rigorosamente e non può essere estesa mediante atti amministrativi interni.
R.D. n. 3267/1923
Il vincolo idrogeologico è richiamato dal provvedimento comunale tra gli elementi ostativi alla sanatoria; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, avendola assorbita.
Massime di principio
- Ai fini del condono edilizio, un'opera può considerarsi ultimata al rustico soltanto quando, entro il termine previsto dalla legge, siano state realizzate le strutture essenziali, le tamponature esterne e la copertura, in modo da rendere certa la sagoma e la volumetria del manufatto; la mancanza delle finiture non è decisiva, mentre l'incertezza sulla realizzazione della copertura impedisce di ritenere provato il requisito temporale.
- Nelle controversie sul condono edilizio grava sul richiedente l'onere di provare in modo univoco la data di realizzazione e la consistenza dell'opera abusiva; l'insufficienza o l'ambiguità della prova legittima il diniego della sanatoria.
- I limiti dell'ampliamento previsti dall'art. 39 della l. n. 724/1994, pari al 30% della volumetria originaria e comunque a 750 metri cubi, hanno natura cumulativa: il superamento anche di uno solo dei due limiti impedisce il condono.
- Una direttiva o un atto interno di indirizzo dell'amministrazione non può derogare ai presupposti stabiliti dalla legge per il condono edilizio né modificarne l'interpretazione consolidata.
- In presenza di cause legali ostative al condono edilizio, il diniego costituisce esercizio di potere vincolato e non richiede una ponderazione discrezionale tra interesse pubblico e interesse privato né una motivazione rafforzata.
- Il decorso del tempo, i pareri endoprocedimentali favorevoli e altri atti privi di efficacia conclusiva non fanno sorgere un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una situazione edilizia abusiva.
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