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Sentenza

Sentenza n. 1298/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202401353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego delle domande di condono edilizio relative a una villetta bifamiliare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale delle domande di condono presentate ai sensi della l. n. 47/1985 e della l. n. 724/1994. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 31 della l. n. 47/1985 e il difetto di istruttoria, sostenendo che l'immobile fosse ultimato almeno al rustico entro il 1° ottobre 1983. In secondo luogo, hanno contestato l'interpretazione dell'art. 39 della l. n. 724/1994, sostenendo che i limiti del 30% della volumetria originaria e di 750 metri cubi fossero alternativi e che fosse sufficiente il rispetto del solo limite volumetrico assoluto, anche alla luce di una direttiva comunale. In terzo luogo, hanno invocato la tutela del legittimo affidamento, la buona fede e la correttezza dell'amministrazione, richiamando la durata ultratrentennale del procedimento, un parere favorevole dell'Ufficio tecnico del 2012 e la revoca di precedenti provvedimenti repressivi. Infine, hanno contestato la valutazione del vincolo idrogeologico e della classificazione PAI, valorizzando un successivo parere favorevole di compatibilità geomorfologica e la possibilità di interventi di messa in sicurezza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che, ai fini del condono, l'opera è ultimata al rustico soltanto quando risultano realizzate le strutture essenziali, le tamponature esterne e la copertura, elementi idonei a definire sagoma e volumetria. Il verbale dei Vigili Urbani del 14 novembre 1983 attestava che il solaio era di 'recentissimo getto' e che i lavori erano ancora in corso, ma non consentiva di dimostrare con certezza che la copertura fosse stata completata entro il termine del 1° ottobre 1983. Poiché l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell'opera abusiva grava sul richiedente il condono, l'incertezza probatoria è stata posta a carico delle ricorrenti. Quanto al secondo motivo, il giudice ha affermato che i limiti previsti dall'art. 39 della l. n. 724/1994 — ampliamento non superiore al 30% della volumetria originaria e limite assoluto di 750 metri cubi — operano cumulativamente e non alternativamente. Il superamento del limite percentuale è quindi sufficiente a impedire il condono, anche se non è superato il limite di 750 metri cubi. La direttiva comunale n. 1/2019, quale atto interno di indirizzo privo di forza normativa, non poteva derogare alla legge né alla sua interpretazione consolidata. Il quarto motivo, relativo al vincolo PAI, è stato assorbito, poiché erano già state accertate due autonome ragioni ostative al condono. Il terzo motivo è stato respinto perché, in materia di abuso edilizio e condono, non è configurabile un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Il lungo decorso del tempo e gli atti endoprocedimentali favorevoli non modificano la natura vincolata del potere esercitato né impongono una motivazione rafforzata o una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del mancato svolgimento di difese scritte da parte del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 l. n. 47/1985

    Ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L. n. 47/1985 ... devono considerarsi ultimate, ai fini del condono, le opere edilizie nelle quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura allo scadere del termine ultimo di legge.

    Per l'ultimazione al rustico occorrono le strutture essenziali, le tamponature esterne e la copertura, idonee a definire con certezza sagoma e volumetria; la prova del completamento entro il termine legale grava sul richiedente il condono.

  • art. 39 l. n. 724/1994

    Sono suscettibili di condono le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, purché non abbiano comportato un ampliamento superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero eccedente i 750 metri cubi.

    I limiti del 30% della volumetria originaria e di 750 metri cubi sono concorrenti: il rispetto del solo limite assoluto di 750 metri cubi non è sufficiente se è superato il limite percentuale.

  • l. n. 724/1994

    La disciplina del condono, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto al regime ordinario, deve essere interpretata rigorosamente e non può essere estesa mediante atti amministrativi interni.

  • R.D. n. 3267/1923

    Il vincolo idrogeologico è richiamato dal provvedimento comunale tra gli elementi ostativi alla sanatoria; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, avendola assorbita.

Massime di principio

  • Ai fini del condono edilizio, un'opera può considerarsi ultimata al rustico soltanto quando, entro il termine previsto dalla legge, siano state realizzate le strutture essenziali, le tamponature esterne e la copertura, in modo da rendere certa la sagoma e la volumetria del manufatto; la mancanza delle finiture non è decisiva, mentre l'incertezza sulla realizzazione della copertura impedisce di ritenere provato il requisito temporale.
  • Nelle controversie sul condono edilizio grava sul richiedente l'onere di provare in modo univoco la data di realizzazione e la consistenza dell'opera abusiva; l'insufficienza o l'ambiguità della prova legittima il diniego della sanatoria.
  • I limiti dell'ampliamento previsti dall'art. 39 della l. n. 724/1994, pari al 30% della volumetria originaria e comunque a 750 metri cubi, hanno natura cumulativa: il superamento anche di uno solo dei due limiti impedisce il condono.
  • Una direttiva o un atto interno di indirizzo dell'amministrazione non può derogare ai presupposti stabiliti dalla legge per il condono edilizio né modificarne l'interpretazione consolidata.
  • In presenza di cause legali ostative al condono edilizio, il diniego costituisce esercizio di potere vincolato e non richiede una ponderazione discrezionale tra interesse pubblico e interesse privato né una motivazione rafforzata.
  • Il decorso del tempo, i pareri endoprocedimentali favorevoli e altri atti privi di efficacia conclusiva non fanno sorgere un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una situazione edilizia abusiva.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaAmbienteProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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