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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40068/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La Corte interviene su istanza del difensore della parte civile per correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di Cassazione del 21 giugno 2024. In quel provvedimento, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato, era stata disposta la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, con liquidazione diretta a suo favore. Tuttavia, la parte civile risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato, circostanza non indicata nel dispositivo: di conseguenza, secondo la disciplina applicabile, il pagamento delle spese doveva essere disposto in favore dell'Erario e non direttamente alla parte civile. L'istanza chiede quindi la rettifica del refuso mediante inserimento della clausola relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e alla distrazione in favore dello Stato.

La decisione

La Corte accoglie la richiesta di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. e dispone che nel dispositivo dell'ordinanza del 21 giugno 2024, dopo l'indicazione della parte civile, siano inserite le parole che danno atto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della conseguente destinazione del pagamento in favore dello Stato. Non viene riaperto il merito del ricorso, che resta dichiarato inammissibile; si interviene solo sulla statuizione accessoria relativa alle spese.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    Consente la correzione dell'errore materiale del provvedimento quando il refuso incide sul contenuto dispositivo ma non comporta rivalutazione del merito.

  • art. 110 D.P.R. 115/2002

    Richiamato per la statuizione sulle spese in favore dell'Erario quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento può essere corretto quando emerga ictu oculi dal testo e consista in una mera omissione o inesattezza formale, senza incidere sulla decisione di merito.
  • Se la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa non può essere disposta in favore diretto della parte, ma deve essere correttamente indicata come dovuta allo Stato/Erario secondo la disciplina del patrocinio.
  • La correzione dell'errore materiale su capi o punti della decisione già irrevocabili spetta al giudice che ha emesso il provvedimento, quale potere funzionale di rettifica del refuso.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato resta ferma; la rettifica incide soltanto sulla regolazione accessoria delle spese e non modifica l'esito del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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