Cassazione Civile, Ordinanza n. 19114/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, confermando la sentenza del Tribunale di Modena che aveva già rigettato l'appello e confermato il decreto ingiuntivo per il compenso del collaudatore. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di entrambi i controricorrenti e ha disposto, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il compenso relativo al collaudo statico di un fabbricato residenziale. La destinataria dell'ingiunzione propone opposizione sostenendo di non avere mai conferito l'incarico al collaudatore e di non essere quindi debitrice del compenso; deduce inoltre che, in base agli accordi con l'impresa esecutrice dei lavori, le spese tecniche sarebbero gravate su quest'ultima, eccepisce l'asserito frazionamento abusivo del credito rispetto ad altra pretesa monitoria relativa a progettazione e direzione lavori, e chiede di coinvolgere l'impresa come soggetto tenuto al pagamento. In appello insiste anche sulla quantificazione del compenso e sulla prova della provenienza dell'incarico dall'impresa. Nel ricorso per cassazione articola sette motivi: violazione delle norme sull'interpretazione e prova degli accordi contrattuali e delle spese tecniche; violazione delle norme sulla formazione del contratto e sul contratto d'opera/appalto per sostenere che l'incarico sarebbe stato conferito dall'impresa e non dalla proprietaria; omesso esame di fatti e presunzioni in ordine alla debenza e all'imputazione del debito; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere ritenuto nuova in appello la domanda di manleva verso l'impresa; violazione delle norme sull'onere della prova e sull'apprezzamento della congruità del compenso; violazione delle norme processuali sul divieto di frammentazione del credito, sostenendo che le due azioni monitorie riguardassero in realtà un unico credito; violazione del diritto di difesa per il mancato ingresso della prova testimoniale sulla dedotta provenienza dell'incarico dall'impresa. La Corte rigetta tutti i motivi: ritiene decisivo l'atto di nomina al collaudo sottoscritto dalla proprietaria, da cui risulta il conferimento diretto dell'incarico al professionista; qualifica l'eventuale impegno dell'impresa a sostenere i costi tecnici come mero accollo interno, non opponibile al creditore; reputa legittima la separazione delle pretese perché riferite a incarichi diversi e a crediti oggettivamente distinti; considera inammissibile la domanda di manleva formulata solo in appello; ritiene generica la censura sul quantum; esclude la violazione del diritto di difesa perché la prova orale richiesta non poteva superare il documento scritto ritenuto dirimente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono dichiarate in parte inammissibili e in parte infondate perché risolvono questioni di fatto o sono generiche.
art. 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente sulla valutazione della prova; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito ha fondato la decisione su un documento ritenuto dirimente.
art. 320 c.p.c.
richiamato nel primo motivo senza che la Corte ravvisi una violazione idonea a scalfire la decisione di merito.
art. 35, comma 2, Codice del consumo
richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.
art. 1326 c.c.
richiamato nel secondo motivo sulla formazione del contratto e sul conferimento dell'incarico professionale.
art. 1655 c.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione al contratto di appalto e agli accordi sulle spese tecniche.
art. 2222 c.c.
richiamato nel secondo motivo per la qualificazione del rapporto d'opera professionale.
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi sulla prova dell'incarico e sulla quantificazione del compenso; la Corte reputa infondate le doglianze perché il dato documentale è ritenuto sufficiente e la censura sul quantum è generica.
art. 2729 c.c.
richiamato per invocare presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte esclude che le risultanze di causa valgano a superare la prova documentale dell'incarico.
art. 112 c.p.c.
invocato per contestare la ritenuta novità della domanda di manleva in appello; la Corte conferma che la manleva è domanda diversa dalla mera contestazione del credito.
art. 106 c.p.c.
richiamato per distinguere la chiamata del terzo in garanzia dalla chiamata del soggetto indicato come vero debitore; solo la prima non estende automaticamente la domanda principale al terzo.
art. 1273 c.c.
la Corte richiama la norma per spiegare che solo l'accollo esterno attribuisce rilevanza al creditore, mentre l'accollo interno resta un rapporto tra debitore originario e accollante.
art. 2956 c.c.
eccepito dalla terza chiamata nel giudizio di merito come prescrizione presuntiva del credito professionale.
art. 93 c.p.c.
richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della controricorrente Emmegi Costruzioni S.r.l.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa per mancata ammissione della prova testimoniale; la Corte esclude la violazione.
art. 335 c.p.c.
richiamato incidentalmente per negare la riunione di altro procedimento, poiché le impugnazioni riguardavano pronunce eterogenee.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato in relazione al rito camerale e al deposito della memoria illustrativa.
Massime di principio
- Quando il conferimento dell'incarico professionale risulta da un documento sottoscritto dalla parte che viene indicata come committente, tale dato può essere ritenuto decisivo e non è superabile con mere allegazioni alternative o con una diversa ricostruzione fattuale in sede di legittimità.
- L'eventuale patto interno con cui un terzo si obbliga a sopportare il costo di una prestazione non incide, di regola, sul diritto del professionista di agire contro il soggetto che gli ha conferito formalmente l'incarico; si tratta, al più, di un accollo interno non opponibile al creditore.
- L'accollo interno non modifica il lato passivo dell'obbligazione e non attribuisce al creditore un'azione diretta verso l'accollante; solo l'accollo esterno, nei limiti dell'art. 1273 c.c., rende l'accollante obbligato verso il creditore.
- La chiamata del terzo come vero obbligato e la chiamata in garanzia sono istituti diversi: solo nella prima ipotesi la domanda principale può estendersi automaticamente al terzo; nella seconda, invece, il rapporto di garanzia resta autonomo e la relativa domanda deve essere formulata tempestivamente.
- La censura sulla quantificazione del compenso professionale deve indicare in modo specifico perché i parametri o le voci applicate sarebbero illegittimi o inconferenti; una contestazione generica del quantum è inammissibile.
- Non integra abusivo frazionamento del credito la proposizione di più azioni quando le pretese siano oggettivamente distinte, fondate su incarichi diversi e su titoli diversi, anche se riferite al medesimo immobile o a soggetti operanti nello stesso studio associato.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un elemento documentale ritenuto dirimente rispetto alle prove orali richieste.
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