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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Tortona, n. 103 del 9 giugno 2022, pubblicata in data 10 giugno 2022, avente ad oggetto «approvazione regolamento avvocatura comunale» nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202300049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha definito il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità della deliberazione impugnata né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate per ragioni di equità.

TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale di Tortona di approvazione del regolamento dell'avvocatura comunale

Esito

ESTINZIONE

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Tortona n. 103 del 9 giugno 2022, pubblicata il 10 giugno 2022, avente ad oggetto l'approvazione del regolamento dell'avvocatura comunale, nonché degli atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso il 18 dicembre 2025, accettata dal Comune il 26 gennaio 2026.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso e i relativi effetti processuali.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando risulta dagli atti ed è accettata dalla parte costituita, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio senza esaminare nel merito la legittimità dell'atto impugnato.
  • In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese può essere disposta mediante integrale compensazione quando il collegio ravvisi ragioni di equità.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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