Sentenza n. 222/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Tortona, n. 103 del 9 giugno 2022, pubblicata in data 10 giugno 2022, avente ad oggetto «approvazione regolamento avvocatura comunale» nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha definito il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità della deliberazione impugnata né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate per ragioni di equità.
Atto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale di Tortona di approvazione del regolamento dell'avvocatura comunale
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Tortona n. 103 del 9 giugno 2022, pubblicata il 10 giugno 2022, avente ad oggetto l'approvazione del regolamento dell'avvocatura comunale, nonché degli atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso il 18 dicembre 2025, accettata dal Comune il 26 gennaio 2026.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e i relativi effetti processuali.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta dagli atti ed è accettata dalla parte costituita, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio senza esaminare nel merito la legittimità dell'atto impugnato.
- In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese può essere disposta mediante integrale compensazione quando il collegio ravvisi ragioni di equità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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