Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15581/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 8408/2026, pubblicata in data 6 maggio 2026 e pronunciata nel giudizio R.G. n. 01679/2026; con istanza di nomina di Commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. e di fissazione di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Giustizia amministrativa202606547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero della Giustizia nell’esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio n. 8408/2026, che aveva ordinato di consentire l’accesso e l’estrazione di copia di specifici documenti della procedura concorsuale per 236 funzionari informatici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero della Giustizia non aveva dato esecuzione all’ordinanza cautelare n. 8408/2026, notificata il 7 maggio 2026, con cui era stato ordinato di consentire l’accesso e l’estrazione di copia di documenti della procedura concorsuale entro trenta giorni dalla notificazione. Decorso inutilmente tale termine, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione dell’ordinanza, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’ordinanza n. 8408/2026 era immediatamente esecutiva, non era stata sospesa da una successiva pronuncia e non risultava adempiuta dal Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguirla integralmente entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o dalla sua eventuale anteriore comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che dovrà provvedere, su istanza di parte, nei successivi 60 giorni, previa verifica dell’eventuale adempimento ministeriale, senza compenso e con facoltà di delega. Ha respinto la richiesta di penalità di mora perché, considerato il tempo non eccessivamente lungo trascorso dal passaggio in giudicato dell’ordinanza, la misura sarebbe stata manifestamente sproporzionata e iniqua. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, commi 1 e 2, lett. b), c.p.a.

    I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.

    I provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo sono suscettibili di ottemperanza e vincolano la pubblica amministrazione all’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    In accoglimento della apposita richiesta avanzata dal ricorrente, inoltre, si ritiene di stabilire che, alla scadenza del predetto termine di 60 (sessanta) giorni, in caso di perdurante inerzia del Ministero della Giustizia si insedi il Commissario ad acta individuato, sin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, senza diritto al compenso ma con facoltà di delega.

    In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare il commissario ad acta già nella sentenza, fissandone l’intervento dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nel caso di specie, infatti, il lasso di tempo non eccessivamente lungo intercorso dal passaggio in giudicato della ottemperanda ordinanza rispetto alla proposizione della presente azione giudiziale con la quale è stata accertata l’inerzia dell’amministrazione ministeriale nei termini dianzi indicati, renderebbe, ad avviso del Collegio, l’invocata concessione di una penalità di mora manifestamente sproporzionata, ponendosi in contrasto con il limite della manifesta iniquità previsto dal predetto articolo 114 c.p.a.

    La penalità di mora non va applicata quando, alla luce del tempo trascorso e delle circostanze del caso, risulti manifestamente sproporzionata e iniqua.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, oltre che delle sentenze esecutive; l’amministrazione è tenuta a conformarvisi finché l’efficacia del provvedimento non sia sospesa da una successiva pronuncia giurisdizionale.
  • L’obbligo di eseguire il provvedimento giurisdizionale riguarda il risultato pratico riconosciuto dal giudice e non lascia all’amministrazione discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e disporre, già nella decisione, l’intervento successivo del commissario ad acta, subordinandolo alla verifica dell’eventuale adempimento tardivo.
  • La penalità di mora in sede di ottemperanza può essere negata quando, considerate le circostanze e il tempo trascorso, la sua applicazione risulterebbe manifestamente sproporzionata o iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.