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Sentenza

Sentenza n. 580/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 3363 del 2025: per l'esecuzione della Sentenza n. 333/2024 pubbl. il 04/07/2024 RG n. 243/2024 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passata in giudicato come certificato dalla Cancelleria Lavoro e Previdenza del Tribunale di Vercelli; a seguito di notifica eseguita in data 05/07/2024 agli indirizzi P.E.C. presso il domicilio eletto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. quanto al ricorso n. 3455 del 2025: per l'esecuzione della Sentenza n. 275/2024 pubbl. il 27/11/2024 RG n. 132/2024 del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, passata in giudicato come certificato dalla Cancelleria Lavoro e Previdenza del Tribunale di Biella; a seguito di notifica eseguita in data 28/11/2024 agli indirizzi P.E.C. presso il domicilio eletto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. quanto al ricorso n. 3636 del 2025: per l'esecuzione della Sentenza n. 138/2025 pubbl. il 20/05/2025 RG n. 461/2024 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, passata in giudicato come certificato dalla Cancelleria Lavoro e Previdenza del Tribunale di Novara; a seguito di notifica eseguita in data 21/05/2025 agli indirizzi P.E.C. presso il domicilio eletto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Giustizia amministrativa202503363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione dei ricorsi, di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario relative alla carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiari carta docente)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti tre ricorsi per l'ottemperanza di altrettante sentenze passate in giudicato, pronunciate dalle sezioni lavoro dei Tribunali di Vercelli, Biella e Novara, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le sentenze erano state notificate al Ministero tramite PEC. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha depositato una memoria dando atto che l'amministrazione aveva adempiuto a quanto stabilito dai titoli giudiziali. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore e aventi identica soluzione, sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento, sulla base delle misure organizzative adottate dal TAR per lo smaltimento dell'arretrato in materia di carta del docente.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre ricorsi e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero ha eseguito le sentenze oggetto delle domande di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso sono state liquidate complessivamente in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre alla rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dei giudizi di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se il soddisfacimento della pretesa è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della causalità.
  • La riunione di ricorsi aventi identica motivazione e identico dispositivo può essere disposta per esigenze organizzative e di sollecita definizione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né incidere sulla distinta liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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