Cassazione Penale, Sentenza n. 37108/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Oristano ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (applicata con sentenza n.162/2021) e ha ripristinato la pena originaria (20 giorni di arresto, 2.000 euro di ammenda e sospensione della patente per 6 mesi) ritenendo che il ricorrente non si fosse attivato per l'esecuzione dei lavori né avesse sollecitato l'autorizzazione per la modifica dell'ente dopo la revoca della disponibilità dell'ente indicato in sentenza. Il ricorrente ha contestato che la mancata attivazione personale non possa giustificare la revoca se l'autorità competente (giudice procedente/PM/UEPE) non ha dato impulso all'esecuzione; ha fatto presente di aver inviato PEC il 11/10/2021 indicando il nuovo ente "Associazione Don Bosco" disponibile dal 06/10/2021 e ha richiamato la normativa e il DM 26/03/2001 circa il ruolo dell'autorità nell'avvio dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Oristano per nuovo esame. Motivi: il giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere automaticamente l'inadempimento del condannato senza accertare che l'organo preposto all'avvio dell'esecuzione avesse effettivamente dato impulso alla fase esecutiva; mancata motivazione adeguata rispetto all'assenza di un programma operativo e alla sopravvenuta indisponibilità dell'ente originario, nonché omissione di verificare le comunicazioni e le iniziative del pubblico ministero/UEPE. La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo cui l'avvio dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è compito dell'autorità e non può essere fatto gravare in modo automatico sul condannato.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Richiamato per il profilo relativo alle sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza; la Corte lo utilizza insieme ad altre norme per definire il ruolo del giudice nella fase esecutiva della sanzione sostitutiva.
art. 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Disciplina il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva e attribuisce al giudice il potere di individuare attività e enti; la Corte sottolinea che la disciplina demandi al giudice un ruolo primario anche nella fase esecutiva.
artt. 655 e 661 cod. proc. pen.
Art. 655 richiede la comunicazione al condannato delle modalità esecutive e art. 661 regola competenze in materia esecutiva; la Corte richiama questi articoli per sostenere che non può farsi carico sul condannato l'onere primario di attivare l'esecuzione.
Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)
Stabilisce modalità operative e l'elenco degli enti convenzionati; richiamato per affermare che il giudice/autorità ha compiti attivi nell'organizzazione e nell'avvio dell'esecuzione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ricordato come modifica della disciplina del lavoro di pubblica utilità (generalizzazione della misura) e per evidenziare il quadro normativo recente che attribuisce al giudice un ruolo nell'ordinare l'esecuzione della misura.
art. 20-bis cod. pen. (richiamato nel testo per il nuovo assetto)
Citato a titolo informativo come norma che inserisce il lavoro di pubblica utilità tra le pene sostitutive delle pene detentive brevi, nel quadro riformato.
art. 44 d.lgs. n. 274 del 2000
Richiamato dalla difesa come norma che disciplina modalità di modifica dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità e per sostenere che il pubblico ministero abbia compiti di impulso nella fase esecutiva.
Massime di principio
- La revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per inadempimento del condannato richiede che sia prima verificato e dimostrato che l'organo preposto all'avvio dell'esecuzione (giudice procedente, pubblico ministero o UEPE secondo il quadro normativo) abbia effettivamente dato impulso alla fase esecutiva; l'inerzia del solo condannato non è sufficiente se manca l'avvio d'ufficio.
- È onere dell'autorità giudiziaria o dell'organo competente predisporre le modalità esecutive e sollecitare l'esecuzione; il condannato non può essere automaticamente ritenuto responsabile della mancata attuazione quando la disponibilità dell'ente è venuta meno o non è stato stilato un programma operativo.
- Nel caso di sopravvenuta indisponibilità dell'ente indicato in sentenza, la comunicazione dell'ente alla cancelleria/PM/UEPE consente all'autorità di dare impulso al procedimento con un nuovo ente; la mancata comunicazione o la mancanza di riscontri probatori richiede verifica e motivazione prima di revocare il beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo puntuale la decisione di revoca, documentando le comunicazioni, le iniziative del PM/UEPE e l'eventuale comportamento colposo o volontario del condannato nel volere impedire l'esecuzione.
- Nelle comunicazioni (PEC, note formali) è importante provare l'avvenuto inoltro e la ricezione da parte degli uffici competenti; l'assenza di ricevute può incidere sulla valutazione della condotta del condannato.
- In situazioni analoghe conviene prima verificare documentalmente: a) se il giudice/PM/UEPE ha dato impulso all'esecuzione; b) se l'ente indicato ha comunicato la sopravvenuta indisponibilità; c) se il condannato ha effettivamente ricevuto comunicazioni disciplinari e indicazioni operative; solo dopo si può valutare l'eventuale inadempimento rilevante per la revoca.
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