Corte di giustizia, Sentenza C-258/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 aprile 2018. — Finnair Oyj contro Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Korkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Convenzione di Montréal – Articolo 31 – Responsabilità dei vettori aerei per i bagagli consegnati – Requisiti formali e sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo – Reclamo presentato elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo – Reclamo presentato da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla consegna del bagaglio. — Causa C-258/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 31 della Convenzione di Montréal in materia di reclami per danni ai bagagli consegnati. Ha stabilito che il reclamo deve essere scritto e tempestivo, pena la decadenza dell’azione, ma che la forma scritta può essere integrata anche da strumenti elettronici. La Corte ha inoltre ammesso la trascrizione del reclamo da parte di un agente del vettore, se il passeggero può controllarne il testo, e ha escluso requisiti sostanziali ulteriori rispetto alla comunicazione del danno al vettore.
Interpretazione dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal: forma scritta del reclamo per danni ai bagagli, validità del reclamo elettronico e assenza di requisiti sostanziali ulteriori.
La questione giuridica
Se, ai fini della decadenza prevista dall’articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione di Montréal, il reclamo per danni ai bagagli debba essere non solo tempestivo ma anche scritto; se la forma scritta possa essere soddisfatta da una registrazione elettronica nel sistema del vettore; se sia sufficiente la trascrizione del reclamo da parte di un agente del vettore a conoscenza del passeggero; e se l’articolo 31 richieda requisiti sostanziali ulteriori oltre alla conoscenza del danno da parte del vettore.
Principio di diritto
L’articolo 31 della Convenzione di Montréal impone, a pena di decadenza dalle azioni contro il vettore, che il reclamo per danni ai bagagli sia presentato entro i termini previsti e in forma scritta; tale forma può essere soddisfatta anche da un reclamo registrato elettronicamente nel sistema del vettore o trascritto da un suo agente a conoscenza del passeggero, purché il passeggero possa verificarne e correggerne il contenuto entro il termine. La disposizione non prevede requisiti sostanziali ulteriori oltre alla messa a conoscenza del vettore dell’esistenza del danno.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montréal), articoli 17, paragrafo 2, e 31, paragrafi 1-4
- Decisione 2001/539/CE del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 2027/97
- Regolamento (CE) n. 889/2002
- Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, articolo 31
Interpretazione dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal in materia di reclami per danni ai bagagli
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Korkein oikeus (Corte Suprema, Finlandia), riguarda la responsabilità del vettore aereo per la perdita di oggetti contenuti in un bagaglio consegnato e, in particolare, i requisiti del reclamo scritto previsto dall’articolo 31 della Convenzione di Montréal.
Fatti e procedimento principale
La passeggera di un volo Finnair, all’arrivo a Helsinki, constatava la mancanza di alcuni oggetti dal bagaglio registrato. Il giorno stesso telefonava a un agente della compagnia, che registrava nel sistema informatico i dati relativi al danno e al valore degli oggetti; pochi giorni dopo la compagnia rilasciava un’attestazione di denuncia del danno. La passeggera veniva poi risarcita dalla propria assicuratrice, la Fennia, che agiva in surrogazione contro Finnair.
In primo grado la domanda era respinta perché non era stato presentato un reclamo scritto entro sette giorni. In appello, la Corte d’appello di Helsinki riteneva invece sufficiente la comunicazione telefonica registrata dalla compagnia e condannava Finnair al risarcimento. Investita del ricorso, la Corte suprema finlandese proponeva quattro quesiti pregiudiziali sulla portata dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montréal, sulla responsabilità del vettore per distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati;
- l’articolo 31, paragrafi 1-4, della medesima Convenzione, che disciplina termini, forma scritta e decadenza del reclamo;
- l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002, che rendono applicabili nell’ordinamento UE le pertinenti disposizioni della Convenzione di Montréal;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969, quale criterio generale di interpretazione dei trattati.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 31 sono complementari: il paragrafo 2 fissa i termini entro cui il reclamo deve essere presentato, mentre il paragrafo 3 impone che esso sia scritto e inviato o consegnato entro tali termini. Ne deriva che, entro i termini previsti, il reclamo deve essere non solo tempestivo ma anche scritto; in mancanza, opera la decadenza di cui al paragrafo 4, salvo frode del vettore.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto alla forma scritta, la Corte interpreta il termine in senso funzionale: esso copre qualsiasi insieme di segni grafici dotati di significato, indipendentemente dal supporto utilizzato. Di conseguenza, un reclamo registrato nel sistema informatico del vettore soddisfa il requisito della forma scritta ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3.
Ragionamento della Corte sulla terza questione
La Corte afferma che l’obbligo di presentare il reclamo incombe al passeggero, ma ciò non esclude che egli possa farsi assistere da terzi, compreso un agente del vettore. È però necessario che il passeggero possa verificare l’esattezza del testo trascritto e, se del caso, modificarlo, integrarlo o sostituirlo prima della scadenza del termine. In tale ipotesi, la forma scritta è validamente rispettata anche se la denuncia è redatta dall’agente del vettore su supporto cartaceo o elettronico e poi inserita nel sistema del vettore.
Ragionamento della Corte sulla quarta questione
La Corte chiarisce che l’articolo 31 non richiede requisiti sostanziali ulteriori rispetto al fatto che il vettore sia messo a conoscenza del danno. Il reclamo serve a informare il vettore che il bagaglio non è stato consegnato in buono stato, e l’articolo 31 disciplina solo termini, forma e conseguenze della loro inosservanza.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- il reclamo deve essere presentato per iscritto entro i termini dell’articolo 31, paragrafo 2, a pena di decadenza;
- il reclamo registrato nel sistema informatico del vettore soddisfa il requisito della forma scritta;
- la forma scritta è rispettata anche se l’agente del vettore trascrive la denuncia, purché il passeggero possa controllare e correggere il testo entro il termine;
- l’articolo 31 non impone altri requisiti sostanziali oltre alla conoscenza del danno da parte del vettore.
Principio affermato
La pronuncia conferma un’interpretazione rigorosa ma non formalistica dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal: il reclamo scritto resta condizione necessaria per evitare la decadenza, ma può essere validamente espresso anche con mezzi elettronici o tramite trascrizione assistita, purché il contenuto sia imputabile al passeggero e il vettore sia effettivamente informato del danno.
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