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Ordinanza

Ordinanza n. 591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, che aveva accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione di provvedere sul riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha proposto appello e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Ha dedotto che, nelle more del giudizio di primo grado e in ottemperanza a un’ordinanza cautelare del TAR, aveva riesaminato il provvedimento originario dopo avere accertato la presenza in atti del documento attestante il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in Romania. All’esito del riesame aveva adottato e notificato un provvedimento di riconoscimento del titolo, prot. AOODPIT n. 1417 del 10 giugno 2025. Tale sopravvenienza non era stata comunicata in udienza dal difensore della parte ricorrente e non era stata considerata dal TAR, che aveva comunque accolto il ricorso ordinando all’Amministrazione di provvedere. L’appello cautelare si fonda quindi sulla circostanza che la sentenza sia stata pronunciata senza tenere conto del sopravvenuto riconoscimento del titolo e senza valutare la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Ha rilevato che il TAR aveva deciso senza considerare il provvedimento sopravvenuto di riconoscimento dell’abilitazione, circostanza rilevante anche ai fini della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Ha inoltre escluso un pregiudizio per la parte appellata, poiché l’Amministrazione aveva comunque già provveduto nei termini previsti dalla sentenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerato che anche l’Amministrazione avrebbe potuto comunicare in udienza di primo grado l’adozione del provvedimento sopravvenuto. È stata fissata l’udienza pubblica del 23 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare proposta in appello per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo richiesto dal ricorrente in primo grado può giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza che abbia comunque ordinato all’amministrazione di provvedere, quando il giudice di primo grado non abbia considerato tale sopravvenienza.
  • L’adozione del provvedimento richiesto nelle more del giudizio impone al giudice di valutare la possibile sopravvenuta carenza d’interesse e la conseguente improcedibilità del ricorso; una decisione che ometta tale valutazione può essere sospesa in appello.
  • Ai fini della tutela cautelare in appello, non sussiste pregiudizio per la parte appellata quando l’amministrazione abbia già adempiuto, nei termini, all’obbligo di provvedere imposto dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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