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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29947/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento ai fini del TFR e dell'indennità di buonuscita dell'equivalente economico della c.d. massa vestiario, cioè del valore delle divise/uniformi fornite al personale autoferrotranviario. I lavoratori avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto a includere nella base di calcolo del TFR varie voci retributive e, in particolare, il controvalore economico della divisa. La società ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con tre motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 dell'allegato A del R.D. n. 148 del 1931, degli artt. 2099 e 2120 c.c., dell'art. 50 del CCNL del 23 luglio 1976 e, con riferimento agli accordi aziendali, degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c. Ha sostenuto che la divisa fosse un mero strumento di lavoro imposto per ragioni di decoro e riconoscimento verso l'utenza, funzionale esclusivamente all'interesse del datore di lavoro, e non un fringe benefit o un vantaggio economico per il dipendente; ha inoltre contestato che gli accordi aziendali del 1990 e del 2001 potessero essere letti nel senso di attribuire natura retributiva alla massa vestiario o di far gravare solo parzialmente il costo sul datore di lavoro. La società ha quindi chiesto il diniego dell'inclusione di tale voce nel TFR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto condivisibile, in linea generale, il richiamo ai propri precedenti sulla fornitura della divisa come forma di corrispettivo o benefit e sul criterio onnicomprensivo dell'art. 2120 c.c., ma ha rilevato un vizio nell'argomentazione della sentenza impugnata perché la Corte territoriale non aveva adeguatamente esaminato e interpretato gli accordi aziendali del 27 giugno 1990 e del 27 dicembre 2001, dai quali poteva dipendere la qualificazione della massa vestiario come erogazione retributiva o mera reintegrazione di spese. Poiché l'interpretazione di tali accordi aziendali, per la loro efficacia limitata, è riservata al giudice di merito, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la natura della voce e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, allegato A, R.D. n. 148 del 1931

    Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti

    Impone l'obbligo di indossare il vestiario uniforme durante il servizio per il personale del settore, rilevando nel ragionamento sulla natura della divisa.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per escludere che il controvalore della divisa integri corrispettivo in natura della prestazione lavorativa.

  • art. 2120 c.c.

    La Corte richiama il criterio di onnicomprensività della retribuzione ai fini del TFR: qualsiasi utilità causalmente collegata al rapporto di lavoro può rientrare nel calcolo se ha natura retributiva.

  • art. 50 CCNL 23 luglio 1976

    È richiamato come fonte collettiva che prevede l'obbligo di indossare l'uniforme durante il servizio.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 1371 c.c.

    Sono invocati ai fini dell'interpretazione degli accordi aziendali del 1990 e del 2001, la cui lettura è ritenuta decisiva dal giudice di rinvio.

  • artt. 1218 e ss. c.c.

    Sono evocati per affermare che, in caso di inadempimento dell'obbligo di fornire la divisa, il datore di lavoro può dover risarcire il danno patrimoniale subito dal lavoratore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito della memoria illustrativa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • d.lgs. n. 40 del 2006

    Richiamato per affermare che l'interpretazione diretta da parte della Cassazione riguarda i contratti e accordi collettivi nazionali, non gli accordi aziendali di efficacia limitata.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 2120 c.c., rientrano nella base di calcolo del TFR tutte le utilità economiche corrisposte dal datore di lavoro che siano causalmente collegate al rapporto e abbiano natura retributiva, secondo un criterio di onnicomprensività.
  • La fornitura della divisa può assumere natura retributiva solo se concretizza un vantaggio economico per il lavoratore aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione; se invece serve esclusivamente a reintegrare una spesa sostenuta nell'interesse del datore di lavoro, la funzione è riparatoria e non retributiva.
  • Quando la qualificazione di una voce dipende da accordi aziendali, il giudice di merito deve interpretare il contenuto negoziale secondo i criteri ermeneutici codicistici; la Cassazione può sindacare la motivazione solo se emergono specifici vizi di interpretazione o di applicazione delle regole di diritto.
  • L'obbligo di indossare una divisa previsto da fonte normativa o collettiva non basta, da solo, a stabilire la natura retributiva del relativo valore economico: occorre verificare se la disciplina pattizia configuri per il lavoratore un effettivo beneficio o una mera imposizione organizzativa.
  • In presenza di un obbligo datoriale di fornire vestiario uniforme, l'eventuale costo aggiuntivo sostenuto dal dipendente per adempiere all'obbligo di servizio può integrare un danno patrimoniale risarcibile per inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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