Cassazione Penale, Ordinanza n. 13862/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva ottenuto dal Tribunale l'applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti, con continuazione rispetto ad altri reati già passati in giudicato. Con un unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge, lamentando la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della fissazione dell'udienza preliminare, in un procedimento in cui egli risultava detenuto. La censura era quindi diretta a contestare un vizio procedurale antecedente alla definizione del giudizio con patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto che il vizio dedotto, quand'anche esistente, fosse comunque sanato dalla successiva richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., richiamando il principio secondo cui la nullità dell'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ha natura di nullità generale a regime intermedio e deve essere eccepita non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La richiesta di applicazione della pena determina la sanatoria del vizio procedurale denunciato, impedendo di far valere in cassazione la nullità non tempestivamente eccepita.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice del reato contestato, qualificato come fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 309/1990
Richiamo al testo normativo in materia di stupefacenti, quale fonte del reato contestato.
art. 444 cod.proc.pen.
Richiamo alla disciplina del patteggiamento, in base alla quale è stata applicata la pena concordata.
Massime di principio
- La nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ove integri una nullità generale a regime intermedio, deve essere eccepita entro il limite temporale della deliberazione della sentenza di primo grado, altrimenti si sana.
- La presentazione della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. può sanare il vizio procedurale antecedente dedotto dalla parte, rendendo manifestamente infondato il ricorso che lo riproponga per la prima volta in cassazione.
- In sede di legittimità, un motivo che prospetti una nullità ormai sanata o non tempestivamente dedotta è inammissibile per manifesta infondatezza.
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