Cassazione Penale, Sentenza n. 15134/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna per truffa (pena: 6 mesi di reclusione e euro 300 di multa) deducendo: 1) difetto di legittimazione alla querela di Michela Ciarrocchi, sostenendo che ella non fosse la "persona offesa" perché il danno patrimoniale sarebbe ricaduto su altri; 2) omessa valutazione del motivo d'appello relativo all'insufficienza della prova sulla consumazione del reato e sulla responsabilità penale del Colonna (anche in relazione al concorso); 3) omessa valutazione del motivo relativo all'insussistenza del dolo specifico; 4) omessa valutazione del motivo relativo alla tenuità del fatto, al riconoscimento delle attenuanti (artt. 62-bis e 62 n.4 c.p.) e alla speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., nonché eccessiva quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto prive di effetto le dichiarazioni di adesione all'astensione difensiva in un procedimento trattato per contraddittorio scritto. Ha respinto i motivi come aspecifici o manifestamente infondati: 1) ha confermato che la "persona offesa" nella truffa può essere il possessore materialmente raggirato anche se il danno patrimoniale incide sulla sfera di un terzo (es.: proprietario), per cui la querela di Michela Ciarrocchi era legittima; 2) ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che ha indicato elementi decisivi di collegamento del Colonna alla condotta (utenza utilizzata per le trattative e conto corrente destinatario dei pagamenti), escludendo l'ipotesi di mera responsabilità civile; 3) ha confermato l'esclusione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis e delle attenuanti generiche e di cui all'art. 62 n.4 c.p., alla luce della misura del danno (circa euro 970) e della condotta manipolativa dell'imputato. Per l'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 611, comma 1-bis
Norma richiamata nell'ambito della disciplina emergenziale per l'udienza; in assenza di richiesta di trattazione orale il procedimento è trattato con contraddittorio scritto
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla L. 18/12/2020 n.176) e succ. mod.
Disposizione emergenziale sulla trattazione scritta dei ricorsi in Cassazione; la Corte ha applicato la regola secondo cui, non avendo le parti richiesto la discussione orale, il giudizio si svolge per iscritto
Disp. att. c.p.p., art. 173
Limite di esposizione dei motivi nel provvedimento motivato; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari per motivare la decisione
Codice penale, art. 131-bis
Norma sulla speciale causa di non punibilità per fatti di lieve entità; la Corte territoriale e la Cassazione hanno escluso l'applicabilità per la non esiguità del danno e per la condotta manipolativa
Codice penale, art. 62 n. 4
Circostanza attenuante (danno di particolare tenuità/tenuità del fatto); la Corte ha ritenuto che il danno quantificato non giustificasse il riconoscimento
Codice penale, art. 62-bis
Circostanza attenuante di cui è stato richiesto il riconoscimento, ma la Corte ha escluso la sua applicazione per le stesse ragioni di non tenuità e per la natura manipolativa della condotta
Codice penale, artt. 120 e 185
Norme richiamate dal ricorrente in rapporto alla legittimazione della querela; la Corte ha affrontato il tema valorizzando la nozione giurisprudenziale di "possesso penalistico" e la possibilità che la persona offesa sia il possessore materialmente raggirato
Codice di procedura penale, art. 74
Richiamato nella censura sulla legittimazione alla querela; la Corte ha richiamato la giurisprudenza dominante che individua la persona offesa anche nel possessore raggirato, indipendentemente da titoli civilistici
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla cassa delle ammende in caso di condanna del ricorrente; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000,00
Massime di principio
- Nelle fattispecie di truffa la "persona offesa" può essere individuata anche nel possessore materialmente raggirato della cosa, anche se il danno patrimoniale incide sulla sfera di un terzo (es. proprietario); ciò legittima la querela del possessore.
- La prova di collegamento del reato al ricorrente può fondarsi su elementi di contesto (utenza utilizzata per le trattative, conto corrente destinatario dei pagamenti, ripetuti accrediti analoghi) che rendono inattendibile la versione difensiva di non intenzionalità o estraneità.
- Le richieste di applicazione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) o delle attenuanti richiedono una valutazione concreta: anche importi relativamente contenuti possono non essere reputati esigui se la condotta è manipolativa o indice di pericolosità/abilità criminosa.
- In Cassazione, nei giudizi svolti per contraddittorio scritto ai sensi delle norme emergenziali, l'assenza di tempestiva richiesta di discussione orale rende irrilevanti istanze di rinvio legate a scioperi/astensioni difensive.
- Motivi generici o non specificamente incidenti sulla motivazione della sentenza vengono spesso qualificati come aspecifici e respinti per manifesta infondatezza: è essenziale che i motivi di ricorso contestino logicamente e direttamente i punti decisivi della motivazione territoriale.
- Il rigetto di ricorsi manifestamente infondati può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e l'irrogazione di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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