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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36376/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di diverse intimazioni di pagamento notificate per tributi vari. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli atti in primo grado; l’Agenzia aveva proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo non dimostrato il perfezionamento della notifica dell’appello, perché mancava la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), applicando la disciplina della notificazione postale prevista dalla legge n. 890/1982. L’Agenzia ricorre in cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 16 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 8 l. n. 890/1982, sostenendo che la notifica dell’appello era stata eseguita con raccomandata postale con avviso di ricevimento, secondo la notificazione diretta consentita dall’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e che quindi si applicava la disciplina del servizio postale universale, con perfezionamento per compiuta giacenza. Con il secondo motivo deduceva la violazione delle norme processuali sulla rinnovazione della notifica, lamentando che il giudice d’appello non avesse disposto la rinnovazione della notifica ove ritenuta nulla.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della CTR che aveva applicato la disciplina della legge n. 890/1982 a una notificazione diretta dell’appello eseguita ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Ha affermato che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale universale e la compiuta giacenza si perfeziona, in via analogica, decorso il decimo giorno dall’avviso di giacenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame dell’appello e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. n. 546/1992

    consente la notificazione diretta dell’atto processuale a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento nel processo tributario.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    richiamato solo in via analogica per ritenere perfezionata la compiuta giacenza decorso il decimo giorno dall’avviso di giacenza, ma non come disciplina direttamente applicabile alla notificazione diretta ex art. 16 d.lgs. n. 546/1992.

  • artt. 24 e 25 d.m. 1.10.2008

    disciplinano, per il servizio postale universale, il deposito del plico e l’avviso al destinatario in caso di irreperibilità relativa.

  • artt. 156, 160, 162, 291 e 300 c.p.c.

    invocati nel secondo motivo in tema di nullità della notificazione e rinnovazione, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per affermare che il collegio può decidere in modo diverso dalla proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione diretta dell’appello eseguita ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 va distinta dalla notificazione regolata dalla l. n. 890/1982: non si applica automaticamente la disciplina della comunicazione di avvenuto deposito prevista da quest’ultima.
  • Quando la notificazione diretta a mezzo posta incontra una irreperibilità relativa del destinatario, la verifica del perfezionamento deve essere condotta secondo le regole del servizio postale universale; è sufficiente il deposito del plico e l’avviso di giacenza, con perfezionamento per compiuta giacenza decorso il termine previsto.
  • Il giudice di merito deve sussumere correttamente la modalità di notificazione nella norma processuale pertinente; l’errore di qualificazione della notificazione può condurre a una declaratoria di inammissibilità ingiustificata del gravame.
  • Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione con rinvio per erronea valutazione della ritualità della notificazione dell’appello, resta assorbito l’ulteriore motivo che presuppone la permanenza della medesima questione di nullità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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