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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23037/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del pensionato. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo in ragione della complessità della questione, chiarita solo da un orientamento successivo della Cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un assicurato, già titolare di pensione di vecchiaia in Argentina, di ottenere dall'INPS la liquidazione di un ulteriore trattamento pensionistico in pro rata sulla base della Convenzione italo-argentina del 3 novembre 1981. L'interessato aveva maturato 45 settimane di contribuzione in Italia prima di emigrare, poi una lunga contribuzione in Argentina, quindi ulteriori 47 settimane in Italia dopo il pensionamento argentino. Il giudice di merito aveva ritenuto possibile sommare i periodi italiani anteriori e successivi alla pensione estera per raggiungere il requisito minimo annuale e riconoscere il pro rata a carico dell'INPS. L'INPS ha impugnato con un unico motivo per violazione dell'art. 15 della Convenzione, sostenendo che i periodi contributivi inferiori all'anno, già computati dall'istituzione argentina ai fini della pensione autonoma, non possono essere nuovamente valorizzati in Italia per ottenere un secondo trattamento; la disciplina convenzionale impone, invece, che tali periodi siano considerati dall'altro Stato solo ai fini dell'acquisizione del diritto e del calcolo della prestazione, senza possibilità di una successiva 'riutilizzazione' cumulativa.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge quale unico motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 15, comma 5, della Convenzione sulla sicurezza sociale tra Italia e Argentina del 3 novembre 1981

    «se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto soltanto di questi periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l’Istituzione di questo Stato non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L’Istituzione competente dell’altro Stato contraente deve tener conto invece di tali periodi, sia al fine dell’acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse»

    I periodi assicurativi inferiori all'anno devono essere presi in considerazione dall'istituzione dell'altro Stato contraente ai fini del diritto e del calcolo della prestazione; una volta utilizzati in tal modo per la pensione autonoma, non possono essere computati una seconda volta per ottenere un ulteriore trattamento in pro rata nello Stato di origine.

  • legge 18 gennaio 1983, n. 32

    Legge di ratifica della Convenzione italo-argentina sulla sicurezza sociale.

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Ha consentito la decisione nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In presenza di una convenzione internazionale di sicurezza sociale che preveda il computo di periodi assicurativi inferiori all'anno da parte dell'istituzione dell'altro Stato contraente, tali periodi non possono essere nuovamente valorizzati nello Stato di origine per conseguire un secondo trattamento pensionistico fondato sulla stessa contribuzione.
  • Il requisito minimo di contribuzione richiesto per la prestazione a carico di uno Stato contraente deve essere verificato secondo la disciplina convenzionale, ma i periodi già presi in considerazione per una pensione autonoma all'estero non sono duplicabili ai fini del pro rata interno.
  • Se la controversia verte unicamente sull'interpretazione di una clausola convenzionale e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
  • Un precedente relativo alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi non è estensibile alla diversa ipotesi della totalizzazione internazionale tra regimi previdenziali disciplinati da convenzione.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazioneGiurisdizione internazionale
RamiPrevidenzaProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

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