Sentenza n. 464/2026 - Torino, Sezione 3
per l'esatta ottemperanza della sentenza del Tribunale Civile di Cuneo, Sezione Lavoro (Giudice dott. Michele Basta) n. 196/2023, pubblicata il 27.04.2023, passata in giudicato, che ha dichiarato tenuto e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito, fra il resto, a corrispondere alla ricorrente Barbieri Marta, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, l'importo di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione ha eseguito il titolo giudiziale nel corso del giudizio. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, di una sentenza civile passata in giudicato che imponeva l'accredito di € 1.500,00 sulla Carta elettronica del Docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esatta ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 196/2023, passata in giudicato, nella parte in cui condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, l'importo di € 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione ha adempiuto a quanto statuito dal titolo giudiziale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie integralmente a quanto richiesto con il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione durante il processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
Come è indicizzato
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