Cassazione Penale, Sentenza n. 27745/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per più violazioni dell'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, deducendo: (1) errore di interpretazione dell'art. 75, comma 2, e difetto di motivazione sul capo B) perché tale norma punisce la 'non associarsi abitualmente' a soggetti pregiudicati e richiede abitualità/serialità di comportamenti, mentre nel caso contestato il ricorrente era stato sorpreso in compagnia del pregiudicato in una sola occasione; (2) errore e difetto di motivazione sul capo E) per mancanza di volontarietà della violazione, in ragione di un presunto errore di fatto circa i confini della propria dimora (prossimità delle frazioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente al capo B): ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo B) perché il fatto non sussiste per difetto dell'elemento dell'abitualità richiesto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e ha eliminato la relativa pena. Ha determinato d'ufficio la nuova misura della pena complessiva, sottraendo la frazione di aumento già calcolata dal giudice di primo grado (sei giorni) alla pena originaria di un anno e un mese, rideterminandola in un anno e ventiquattro giorni di reclusione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (ricostruzione alternativa già proposta e non valorizzante elementi di vizio nella motivazione della sentenza impugnata).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 75, comma 2
La norma punisce la violazione della prescrizione della sorveglianza speciale di 'non associarsi abitualmente' a persone condannate/sottoposte a misure di prevenzione o sicurezza; l'interpretazione consolidata richiede un'abitualità o serialità di comportamenti (plurimi e stabili contatti), non la mera presenza in uno o pochi episodi isolati.
d.lgs. n. 159/2011, art. 8, comma 4
Individua le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui si riferisce l'art. 75 (tra cui il divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati).
codice di procedura penale, art. 620, ultimo comma
art. 620, ultimo comma, c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione, quando il nuovo giudizio sarebbe superfluo, di annullare senza rinvio e, se possibile, provvedere direttamente alla correzione o rideterminazione della pena in favore dell'imputato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 161/2009 (giurisprudenza citata)
sent. n. 161/2009 C. cost.
Richiamata dalla corte di merito in tema di inasprimento del regime sanzionatorio per violazioni delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale; non esime però il giudice dall'analisi puntuale dei requisiti del reato contestato (es. abitualità).
Giurisprudenza di legittimità (Sez. I, n. 14149/2020 e Sez. VI, n. 28958/2014 richiamate)
Sez. I n.14149/2020; Sez. VI n.28958/2014
Confermano il principio che l'integrazione del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 richiede pluralità e stabilità di contatti; la reiterazione può essere valutata come elemento sintomatico di abitualità ma non è assimilabile a un singolo episodio.
Massime di principio
- L'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 richiede l'abitualità o serialità nelle frequentazioni di pregiudicati: un unico episodio isolato, di per sé, non integra il reato.
- Nel valutare violazioni della prescrizione 'non associarsi abitualmente', il giudice deve accertare la ripetitività o la stabilità dei contatti (numero, continuità, modalità e contesto delle frequentazioni).
- Se la contestazione si fonda su una sola occasione di frequenza, la difesa può ottenere l'assoluzione dimostrando l'assenza del requisito dell'abitualità; la Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando il fatto non sussiste e la rideterminazione della pena è agevole sulla base dei calcoli già compiuti.
- Le deduzioni che ripropongono in Cassazione ragionamenti già svolti in appello e puntualmente respinti dalla corte di merito, senza contestare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- La valutazione circa un errore di fatto (es. convinzione di trovarsi entro i confini della dimora) è questione di merito riservata al giudice di merito; per essere utile in Cassazione deve essere specificamente collegata a un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
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