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Sentenza

Sentenza del 29/07/2024 n. 21154 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

UNES MAXI ha chiesto il rimborso delle addizionali provinciali sull’energia elettrica pagate indirettamente, tramite rivalsa del fornitore Eviva Spa, per i consumi da gennaio a dicembre 2011. Sosteneva che le addizionali fossero incompatibili con il diritto dell’Unione e che il rimborso dal fornitore fosse impraticabile, anche in ragione della sua ammissione al concordato preventivo. La CTP di Milano aveva respinto il ricorso perché l’istanza era tardiva rispetto alla decadenza biennale dell’art. 14, comma 2, TUA; la CGT di secondo grado della Lombardia aveva confermato, ritenendo inoltre che la contribuente non avesse provato di aver esperito le azioni contro il fornitore. In cassazione UNES MAXI ha contestato sia l’applicazione del termine biennale, invocando la prescrizione ordinaria propria dell’indebito oggettivo, sia la pretesa necessità di esaurire le azioni contro il fornitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che il consumatore finale, estraneo al rapporto d’imposta, agisce per un proprio diritto alla restituzione della quota indebita del corrispettivo: l’azione contro ADM è quindi un’azione di indebito oggettivo soggetta alla prescrizione ordinaria, non alla decadenza biennale dell’art. 14, comma 2, TUA. Inoltre, quando l’incompatibilità della norma nazionale con una direttiva non attuata non può essere fatta valere dal consumatore nei rapporti tra privati, l’impossibilità giuridica di agire contro il fornitore consente di rivolgersi direttamente ad ADM, senza dover provare anche l’insolvenza o l’eccessiva difficoltà concreta di ottenere il rimborso dal fornitore. La Cassazione non ha liquidato direttamente il rimborso: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia secondo questi principi.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    Trattandosi, pertanto, di indebito oggettivo, non può applicarsi all'azione del consumatore finale nei confronti di ADM il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma 2, TUA, proprio del rapporto di imposta, bensì la prescrizione ordinaria, propria dell'azione di indebito oggettivo.

    Il termine biennale di decadenza previsto per il rimborso nel rapporto d’imposta non si applica all’azione propria del consumatore finale, che chiede la restituzione di una somma indebitamente inclusa nel corrispettivo. A questa azione si applica la prescrizione ordinaria.

  • Art. 14, commi 1, 3 e 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    La Corte richiama tali disposizioni per distinguere i presupposti e i rimedi del soggetto passivo dell’imposta da quelli del consumatore finale. Il consumatore non agisce come sostituto processuale del fornitore e non fa valere il diritto tributario di rimborso spettante a quest’ultimo.

  • Art. 81 cod. proc. civ.

    In disparte l'assenza di una espressa norma di legge che legittimi ex art. 81 cod. proc. civ. il consumatore finale ad agire instar fornitore, i fondamenti della domanda del fornitore (che abbia versato imposte indebitamente) e di quella del consumatore (che abbia versato indebitamente al fornitore una indebita quota di corrispettivo a titolo di rivalsa) sono differenti.

    L’azione del consumatore contro ADM non è sostituzione processuale del fornitore: il consumatore fa valere un diritto proprio e, in assenza di una specifica previsione legislativa, non agisce in nome o per conto del soggetto passivo d’imposta.

  • Art. 6, comma 2, D.L. 28 novembre 1988, n. 511

    La natura indebita dell'imposta discende dall'avere il consumatore continuato a corrispondere al fornitore quale quota di corrispettivo le addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, D.L. 28 novembre 1988, n. 511, nonostante le stesse si ponessero in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con l'art. 48 dir. 2008/118/CE, che ha imposto agli Stati membri il tempestivo adeguamento delle norme di diritto interno, tardivamente attuate solo con il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

    Le addizionali provinciali addebitate al consumatore in contrasto con il diritto dell’Unione costituiscono una quota indebita del corrispettivo, la cui restituzione può essere richiesta mediante azione di indebito oggettivo.

  • Art. 48 Direttiva 2008/118/CE

    La natura indebita dell'imposta discende dall'avere il consumatore continuato a corrispondere al fornitore quale quota di corrispettivo le addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, D.L. 28 novembre 1988, n. 511, nonostante le stesse si ponessero in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con l'art. 48 dir. 2008/118/CE, che ha imposto agli Stati membri il tempestivo adeguamento delle norme di diritto interno, tardivamente attuate solo con il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

    La disposizione europea richiedeva il tempestivo adeguamento del diritto interno. La tardiva attuazione ha reso le addizionali incompatibili con il diritto dell’Unione e fonda, per il consumatore che ne abbia sopportato il costo, la tutela restitutoria descritta dalla Corte.

Massime di principio

  • Il consumatore finale che abbia sostenuto, tramite rivalsa, un’imposta incompatibile con il diritto dell’Unione può far valere un diritto proprio alla restituzione della quota indebitamente incorporata nel corrispettivo; non occorre che sia il soggetto passivo del rapporto tributario.
  • Quando il consumatore agisce contro l’ente impositore per recuperare tale quota, l’azione è di indebito oggettivo e, secondo la decisione, è soggetta alla prescrizione ordinaria, non al termine biennale di decadenza previsto per il rimborso tributario del soggetto passivo.
  • Se una direttiva non attuata non può essere invocata direttamente nei rapporti tra consumatore e fornitore, l’impossibilità giuridica di ottenere dal fornitore la restituzione può consentire l’azione diretta contro l’amministrazione, in applicazione del principio di effettività, senza dover provare anche l’insolvenza del fornitore.
  • L’azione del consumatore contro l’amministrazione non è un’azione surrogatoria né una sostituzione processuale del fornitore: cambiano il titolare e il fondamento del diritto fatto valere. Il consumatore domanda la restituzione di una quota di corrispettivo che ha pagato indebitamente.
  • La decisione non riconosce automaticamente il diritto al rimborso nel singolo caso: il giudice di rinvio deve verificare i presupposti della domanda e applicare i principi stabiliti dalla Cassazione.

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