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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18444/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di rinvio dopo annullamento da parte della Corte, aveva disposto la formale scarcerazione per i capi B), B2), C17), C18) ed aveva confermato la misura cautelare solo rispetto al capo A) (art. 416-bis c.p.). Il difensore deduceva: (i) assenza di motivazione sulla gravità indiziaria, rilevando che era intervenuta una sentenza di condanna (pronunciata con rito abbreviato) sullo stesso compendio probatorio; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, nonostante la caducazione di alcuni reati a carico del prevenuto e l’assenza di prove sulla prosecuzione delle condotte oltre maggio 2020; inoltre si contestava che il Tribunale avesse valorizzato elementi riferibili a terzi e non avesse considerato adeguatamente il ruolo del Pagnano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la gravità indiziaria potesse essere riesaminata in presenza di una pronuncia di condanna sul medesimo compendio, fino a prova di nuovi elementi di fatto non valutati al momento dell’adozione della misura. Ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 71/1996 e la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la sentenza di merito assorbe la valutazione prognostica sui gravi indizi salvo nuovi elementi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il collegio cautelare aveva motivato la scelta ritenendo sussistente l’operatività della compagine e l’insussistenza di elementi capaci di vincere la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3 c.p.p.. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ordinato gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato in relazione alla possibilità di trattazione con contraddittorio cartolare; norma di natura procedurale usata per validare la modalità di trattazione del ricorso.

  • Codice Penale, art. 416-bis

    Norma che disciplina il delitto di associazione di tipo mafioso; rappresentava il capo A) rispetto al quale il Tribunale aveva confermato la misura cautelare.

  • Codice di Procedura Penale, art. 275, comma 3

    Riferimento alla presunzione di prosecuzione dell’attività delittuosa/condizione che giustifica misure cautelari; il Tribunale ha ritenuto assenti elementi capaci di vincere la "doppia presunzione" prevista da tale disposizione.

  • Codice di Procedura Penale, art. 314, comma 2

    Richiamato per precisare che, dopo una sentenza di condanna, il riesame della gravità indiziaria è precluso salvo che emergano nuovi elementi probatori secondo i limiti indicati da questa norma.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione della Corte.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 71/1996

    Richiamata per il principio di "assorbimento": una decisione di merito che contiene una valutazione incisiva della responsabilità assorbe la valutazione prognostica dei gravi indizi, rendendo in linea di massima precluso il riesame cautelare della stessa materia.

Massime di principio

  • La sopravvenuta sentenza di condanna, anche se non definitiva, normalmente preclude il riesame in sede cautelare della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che vengano prodotti nuovi elementi di prova non valutati in precedenza.
  • Il principio di assorbimento impedisce il concorso di due pronunce giurisdizionali confliggenti sulla stessa valutazione di colpevolezza: la valutazione di merito prevale sulla prognosi cautelare, se sufficientemente incisiva.
  • Per contestare adeguatamente la scelta del trattamento cautelare occorre dedurre fatti e prove concrete e nuovi; censure generiche o non specificate sono inammissibili.
  • Il giudice cautelare deve motivare in modo congruo perché la misura permane, indicando elementi che superino le presunzioni normative (es. quella di cui all'art. 275 c.p.p.); la mera valorizzazione di elementi riferibili a terzi necessita di collegamento probatorio al singolo indagato.
  • L’interesse alla procedura di riesame al fine di ottenere eventuale riparazione per ingiusta detenzione richiede la prospettazione dell’originaria insussistenza dei gravi indizi; la semplice esistenza di una sentenza di condanna non basta a fondare il diritto alla riparazione.

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