Cassazione Civile, Ordinanza n. 04775/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 da un'autorità portuale per il pagamento di euro 18.980,45, oltre accessori, nei confronti di una società che operava come agente marittimo raccomandatario della compagnia armatoriale della nave indicata nell'atto. La società ha proposto opposizione deducendo di non essere legittimata passivamente perché il mandatario marittimo risponde solo entro i limiti del mandato e perché, essendo raccomandataria di una società armatoriale italiana, non ricorrerebbero i presupposti di responsabilità solidale invocati ai sensi dell'art. 5, comma 3, L. n. 135/1977. Ha inoltre sostenuto di essere legittimata attivamente a contestare le pretese dell'autorità e a chiedere ripetizione di somme versate, e ha contestato la validità dell'ingiunzione e delle fatture per asserita mancanza di specifica indicazione dei servizi fatturati. Il Tribunale aveva annullato l'ingiunzione ma rigettato le domande. In appello, l'autorità portuale ha ottenuto la riforma della decisione, mentre l'appello incidentale della società è stato respinto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 5, comma 3, L. n. 135/1977, per avere la corte territoriale applicato indebitamente una solidarietà non operante in presenza di armatore italiano; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, perché le fatture sarebbero state ritenute non contestate e l'autorità avrebbe dovuto provarne il credito; 3) nullità della sentenza per asserita inesistenza/nullità della notifica dell'appello al precedente difensore e per la sanatoria ritenuta dalla corte; 4) nullità per ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa declaratoria di nullità/inesistenza della notifica dell'atto di appello; 5) violazione degli artt. 552 e 558 cod. nav. per mancato rilievo della decadenza dal privilegio, per non avere l'autorità fatto valere il credito entro un anno e per non potersi agire contro il raccomandatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero, sotto più profili, generici e non conformi agli oneri di specificità richiesti dagli artt. 366, comma 1, n. 4 e n. 6 c.p.c. e dal principio di autosufficienza del ricorso. In particolare, la ricorrente si era limitata a prospettare violazioni di legge e vizi processuali in modo apodittico, senza confrontare puntualmente le norme invocate con le rationes decidendi della sentenza impugnata, senza indicare con precisione i passaggi processuali rilevanti e senza riprodurre o localizzare adeguatamente gli atti e documenti su cui i motivi si fondavano. La Corte ha quindi confermato il regime di inammissibilità per difetto di specificità, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'autorità resistente e dando atto dei presupposti per il contributo unificato დამატивo.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, L. n. 135/1977
La ricorrente ne invocava una lettura restrittiva, sostenendo che la solidarietà tra raccomandatario e armatore opererebbe solo verso armatore straniero; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione di legge richiede non solo l'indicazione della norma asseritamente violata, ma anche la specifica esposizione del suo contenuto precettivo e il confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Anche l'error in procedendo deve essere dedotto in modo specifico, indicando i singoli passaggi del processo in cui sarebbe stato commesso l'errore e le ragioni della sua tempestiva e attuale deducibilità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e intelligibili; la mera allegazione di norme violate non è sufficiente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, con riproduzione del loro contenuto o con idonei riferimenti alla loro collocazione nel fascicolo di merito.
art. 156, comma 2, c.p.c.
La specificità del ricorso è letta come requisito funzionale al raggiungimento dello scopo dell'atto processuale.
art. 157 c.p.c.
La deduzione del vizio processuale deve dar conto della sua tempestiva rilevazione e della sua persistenza fino alla cassazione.
art. 378 c.p.c.
Le memorie in cassazione hanno funzione solo argomentativa e non possono supplire alla mancanza di specificità del ricorso.
artt. 552 e 558 cod. nav.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la decadenza dal privilegio; la Corte non affronta il merito della questione per l'inammissibilità dei motivi.
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare ultrapetizione; il relativo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un vizio di violazione di legge o di un error in procedendo è inammissibile se non è accompagnata da un'argomentazione specifica che confronti la norma invocata con la motivazione della sentenza impugnata e con gli atti processuali rilevanti.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione implica che il ricorrente indichi con precisione i fatti processuali, i passaggi del giudizio di merito e i documenti o atti su cui fonda le censure, in modo da consentire alla Corte il controllo immediato della decisività del motivo.
- Il principio di autosufficienza del ricorso è soddisfatto solo se gli atti e i documenti richiamati sono riprodotti o comunque puntualmente localizzati nel fascicolo di merito; non basta un richiamo generico alle loro esistenze o al loro contenuto.
- Le memorie depositate in cassazione non possono colmare la carenza originaria di specificità dei motivi, avendo funzione solo illustrativa e argomentativa.
- Le censure che investono questioni processuali presuppongono la dimostrazione della tempestiva eccezione nel giudizio di merito e della permanenza del vizio sino alla fase di legittimità.
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