Sentenza n. 2717/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 126/2025, depositata e resa pubblica il 6 febbraio 2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 474/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18 aprile 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20-2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto alla carta docente per cinque anni scolastici, per complessivi euro 2.500,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione il relativo beneficio e a pagare le spese di lite. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 18 aprile 2025. Nonostante la notificazione, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero, tramite l'organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente la carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudicato. Per l'eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali non spontaneamente adempiute.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, consentendo l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.
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