Cassazione Penale, Ordinanza n. 22343/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione illecita di sostanza stupefacente, con applicazione dell'art. 73, comma 4, e dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.500 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della ingente quantità. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostanzialmente contestando la misura della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico e meramente riproduttivo della doglianza già proposta in appello, senza confronto con la motivazione della decisione impugnata; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva già giustificato la pena in misura di poco superiore al minimo edittale valorizzando l'ingente quantitativo di marijuana detenuta (oltre 27 kg) e il ruolo determinante svolto dall'imputato nell'acquisto e nella custodia della sostanza.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente in forma meno grave
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
aggravante contestata e ritenuta equivalente alle attenuanti generiche nel giudizio di merito
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che censura il trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolve in una contestazione generica della pena e si limita a riproporre doglianze già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base della sentenza impugnata.
- La determinazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice valorizza elementi concreti del caso, come l'elevatissimo quantitativo di stupefacente e il ruolo determinante dell'imputato nella condotta contestata, spiegando perché la pena sia stata contenuta in misura prossima al minimo edittale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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