Cassazione Penale, Sentenza n. 830/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
CIRETTI PESCATORE è stato ritenuto colpevole del reato di furto per essersi impossessato di beni di proprietà di SAVERIANO Luciano custoditi in una baracca concessa in comodato oneroso. I beni erano poi stati trovati in vendita presso un mercatino dell'usato in cui il ricorrente li aveva conferiti. In appello erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della violenza sulle cose; la Corte d'Appello lo aveva condannato a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa, oltre al risarcimento del danno alla parte civile. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione contestando la valutazione della prova (difformità e contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese e testi), sostenendo che i beni fossero stati abbandonati (res derelictae) e che la vendita fosse conseguenza di un allagamento e della buona fede del prevenuto, e ha altresì contestato l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose per inattendibilità delle dichiarazioni del querelante e dei testi a discarico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito circa la attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e l'esistenza di riscontri obiettivi: i beni rinvenuti al mercatino provenivano dalla baracca, i beni erano integri nonostante l'allagamento, la baracca era chiusa a chiave al momento del sopralluogo e non è stata fornita alcuna prova di un atto formale o informale di restituzione o comunicazione agli aventi diritto (mora credendi). Pertanto la condotta del ricorrente è stata interpretata come trasformazione della detenzione in possesso e destinazione alla vendita con piena consapevolezza della altruità dei beni, integrando il furto. Quanto all'aggravante della violenza sulle cose, la Corte ha ritenuto coerente la prova logica secondo la quale per accedere al locale chiuso a chiave sarebbe stata necessaria la rimozione del lucchetto, con conseguente compressione o forzatura della chiusura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Massime di principio
- La valutazione della prova in sede di merito spetta ai giudici di merito: la Cassazione corregge solo errori di diritto o palese illogicità del giudizio, non semplici valutazioni critiche della credibilità.
- Elementi indiziari e dichiarativi possono essere combinati in un quadro logico unitario che, se idoneo ad escludere ipotesi alternative ragionevoli, giustifica la condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
- La semplice affermazione di buona fede o di allagamento non è sufficiente a provare l'abbandono dei beni; l'abbandono (res derelictae) richiede elementi concreti e obiettivi che attestino la volontà di rinuncia da parte del proprietario.
- Chi detiene o custodisce cose altrui (anche in comodato) non può disporne vendendole senza aver prima esperito forme di comunicazione o procedure idonee a contattare l'avente diritto: l'assenza di comunicazioni e il successivo collocamento in vendita costituiscono indizi della volontà di appropriarsi.
- La presenza di una chiusura o lucchetto e il reperimento dei beni fuori dal luogo di custodia rafforzano l'elemento materiale della sottrazione e possono integrare l'aggravante della violenza sulle cose ove risulti che la chiusura è stata forzata o rimossa indebitamente.
- Per chi si trovi in una situazione analoga, è cruciale documentare tempestivamente ogni atto di comunicazione verso il proprietario, conservare prove dell'impossibilità di contatto e, se possibile, seguire procedure formali (es. deposito, avviso scritto) per evitare il rischio di imputazioni per appropriazione illecita.
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