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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10385/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione immobiliare articolata in un preliminare del 2 aprile 2010 e in due atti pubblici del 3 novembre 2011, connessi a un programma negoziale che, secondo il convenuto, prevedeva la vendita di una casa unifamiliare da parte di una società e, in parte, il pagamento del corrispettivo mediante la cessione dell'appartamento dell'attore in permuta. L'attore ha invece agito chiedendo la condanna al pagamento di euro 130.000, assumendo che tale somma fosse il prezzo dell'appartamento da lui venduto con atto pubblico. Il convenuto ha resistito deducendo che quel valore era già stato imputato nel prezzo complessivo della casa acquistata dall'attore, in forza di un preliminare che descriveva una vendita mista a permuta. Il ricorrente ha proposto otto motivi: ha contestato la possibilità per la controparte di provare la simulazione senza controdichiarazione, ha censurato l'uso della raccomandata dell'11 luglio 2013 come ammissione/prova indiziaria pur non sottoscritta da lui, ha denunciato la tardiva produzione del preliminare e la violazione delle regole sulle preclusioni e sull'apprezzamento delle prove, e ha sostenuto che, in assenza di prova della simulazione e del preliminare, avrebbe dovuto valere l'atto pubblico quale unica fonte del credito. In via subordinata ha insistito sul fatto che la controparte, quale parte del contratto simulato, avrebbe dovuto produrre tempestivamente una controdichiarazione scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte infondati e in parte inammissibili i motivi. In particolare, ha escluso che la produzione in appello del preliminare fosse decisiva, poiché il documento era già entrato nel processo in primo grado ed era divenuto fatto storico acquisito; ha osservato che il giudice di merito aveva correttamente ricostruito un collegamento negoziale tra i contratti, ravvisando la piena attuazione del programma contenuto nel preliminare e quindi la simulazione relativa parziale degli atti del 3 novembre 2011; ha giudicato non pertinenti le doglianze sulla mancata controdichiarazione e sulla raccomandata, usata solo come supporto indiziario; ha infine rilevato che la questione dell'eventuale edilizia agevolata e della conseguente nullità non risultava accertata nei gradi di merito, sicché non poteva essere introdotta utilmente in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.

    norma richiamata solo per individuare il rito introduttivo della causa di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3 del primo comma; n. 4 del primo comma; n. 5 del primo comma

    delimita i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha qualificato talune censure come inammissibili perché non attinenti alla reale ratio decidendi o perché formulate in modo non coerente con il motivo di ricorso.

  • art. 1417 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prova della simulazione; la Corte ha rilevato che la censura non colpiva la ratio della decisione, fondata su un collegamento negoziale e su un documento già acquisito.

  • art. 2722 c.c.

    invocato per sostenere limiti alla prova della simulazione; non ritenuto decisivo nel caso concreto perché il documento contrattuale era già presente nel processo.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente per escludere la prova presuntiva della simulazione; la Corte ha ritenuto la doglianza non pertinente rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 2735 c.c.

    invocato contro il valore probatorio della raccomandata; la Corte ha escluso che essa fosse usata come confessione giudiziale, riconoscendole solo valore indiziario integrativo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'utilizzo di un documento non tempestivamente prodotto; la Corte ha affermato che, essendo il documento già acquisito in primo grado, la doglianza era infondata.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valutato gli elementi probatori complessivi.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per lamentare l'inammissibilità della produzione documentale in appello; la Corte ha escluso la violazione poiché il documento era già entrato nel processo e la questione della tardività non era stata utilmente devoluta.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla preclusione probatoria: la violazione del regime delle preclusioni è deducibile nel grado in cui si verifica o come motivo di impugnazione nel grado successivo, altrimenti resta preclusa.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico per interpretare il preliminare e ricostruire la volontà negoziale delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di collegamento negoziale, la volontà delle parti può risultare anche implicitamente da un programma unitario che coordini più contratti distinti, purché sussistano sia un nesso teleologico oggettivo sia un comune intento pratico soggettivo di realizzare un risultato ulteriore rispetto agli effetti tipici dei singoli negozi.
  • Quando un documento contrattuale è già stato acquisito al processo nel primo grado e il suo contenuto è entrato a far parte del materiale istruttorio utilizzato dal giudice, la successiva contestazione della sua tardiva riproduzione in appello può risultare irrilevante se non investe specificamente la decisione impugnata.
  • Le censure di legittimità devono colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: sono inammissibili i motivi che presuppongono una diversa ricostruzione del fatto o contestano profili non decisivi rispetto alla motivazione adottata dal giudice di merito.
  • Gli scritti non sottoscritti dalla parte, ma redatti dal difensore nell'esercizio del mandato non contestato, possono avere valore indiziario e concorrere alla formazione del convincimento del giudice, pur non integrando confessione della parte stessa.
  • La deduzione di nullità o di altre questioni fondate su presupposti di fatto deve poggiare su fatti allegati e accertati nei gradi di merito; in cassazione non è possibile introdurre questioni nuove che richiedano un accertamento di fatto non presente nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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