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Circolare

Circolare numero 164 del 06-10-2015

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e lo S.N.A.L.S. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con lo S.N.A.L.S. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017, e ne descrive le regole operative. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio e trasmissione, la decorrenza della delega e della revoca, la misura del contributo, oltre ai profili finanziari, alle esenzioni di responsabilità e alle istruzioni contabili. Sono indicati anche i costi del servizio, il codice INPS assegnato e i conti da utilizzare per la rilevazione contabile.

Convenzione INPS-S.N.A.L.S. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-S.N.A.L.S. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione stipulata con lo S.N.A.L.S. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni dei soggetti aventi diritto. Il testo disciplina la platea dei pensionati interessati, le modalità di rilascio e trasmissione della delega, la sua decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le istruzioni contabili.

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione risulta sottoscritta il 23 giugno 2015 e approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua efficacia è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere trasmessa almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione richiama l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta del contributo sindacale sulla pensione. Rientrano nell’ambito applicativo:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS;
  • i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

La circolare precisa inoltre che la norma non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché essa fa riferimento esclusivamente alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di identità valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega vengono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione sindacale deve inviare all’INPS i dati della delega con modalità telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e trasmettere anche la delega acquisita in formato digitale, conservando comunque l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede alla lavorazione della domanda nel più breve tempo possibile.

Qualora pervenga una nuova delega su una prestazione già gravata da un’altra delega, la nuova autorizzazione produce effetti solo se è stata previamente revocata quella esistente. In tale revoca devono essere indicati l’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca della delega ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono così stabilite:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari; gli adempimenti sono svolti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono indicati come segue:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità e poteri dell’Istituto

L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato e alle vicende ad esso collegate.

L’Istituto viene espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa collegate, anche per pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione sindacale si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, se l’associazione perde i requisiti di legge per la stipula o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo negoziale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a proprio danno.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS M2.

Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni dello S.N.A.L.S. vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25501, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27501, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Viene inoltre istituito il conto GPA11501, destinato alla rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti sulle pensioni e all’imputazione del pagamento. Gli accrediti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso.

I conti sono movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni e dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione con lo S.N.A.L.S. è stata sottoscritta il 23 giugno 2015 e approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. Ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché l’articolo 23 octies richiama solo le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, indicando la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere telematicamente i dati della delega secondo le specifiche tecniche INPS e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e del documento di identità del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e non eccedente il doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo.

Rapporti finanziari e costi del servizio

Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca più acquisizione nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione o di strutture collegate. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sulla legittimità dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è M2. Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei relativi pagamenti sono istituiti i conti GPA25501 e GPA27501 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, il nuovo conto GPA11501 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento, e il conto GPA35041 per gli accrediti a favore del sindacato. I conti sono movimentabili dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari saranno definiti dalla Direzione generale.

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