Circolare numero 162 del 06-10-2015
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e il CIMO (CIMO), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata con CIMO per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017, con rinnovo da richiedere almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono riepilogati i pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio e trasmissione telematica, la decorrenza di deleghe e revoche, la misura del contributo, i costi del servizio e le clausole di esonero da responsabilità. Sono inoltre indicati il codice INPS della convenzione e i conti contabili da utilizzare per la rilevazione delle trattenute e dei relativi accreditamenti.
Convenzione INPS-CIMO per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-CIMO per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione stipulata con CIMO per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Il documento riepiloga i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità operative di acquisizione e trasmissione, la decorrenza degli effetti, la disciplina della revoca, la misura del contributo, nonché i profili economici, contabili e di responsabilità connessi alla convenzione.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 23 giugno 2015 ed era stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. Qualora si intenda rinnovarla, la richiesta deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono aderire al servizio di trattenuta sul trattamento pensionistico. In applicazione dell’articolo 23 octies della legge n. 485/72, possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.
In forza del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, la facoltà è estesa anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Rimangono invece esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata si riferisce espressamente alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati la misura del contributo e i consensi necessari per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e corredato degli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione sindacale deve trasmettere all’INPS i dati della delega con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. Deve inoltre inviare in formato digitale la delega acquisita e conservare l’originale firmato.
Decorrenza degli effetti della delega
La convenzione distingue tra delega presentata insieme alla domanda di pensione e delega rilasciata da un soggetto già pensionato.
Se la delega è contestuale alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa. I dati vengono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un pensionato già in trattamento, essa produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega. Per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la decorrenza è fissata dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può revocare la delega comunicando direttamente la propria volontà all’INPS, che provvede alla lavorazione della domanda nel più breve tempo possibile.
Se per una determinata prestazione è già attiva una delega verso un’altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima mensilità, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono le seguenti:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimborso delle somme
Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 e, per la convenzione in esame, risultano pari a:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Responsabilità dell’INPS e clausole di salvaguardia
La circolare precisa che l’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale e alle vicende che ne derivano.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità connessa all’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti pendenti o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sul valido ed effettivo rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione se insorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’associazione o in presenza di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS MT.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute effettuate sulle pensioni per conto del sindacato CIMO, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25503, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27503, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il conto GPA11503, destinato alla rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e all’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto GPA35041, già in uso. Anche questi conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale, mentre nell’allegato n. 2 sono riportati i conti contabili sopra indicati.
Punti principali
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione con CIMO, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 23 giugno 2015, ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza gestito dall’INPS. La possibilità si estende anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere redatta sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. I dati della delega vanno trasmessi all’INPS con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche dell’Istituto, e l’Organizzazione deve anche inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza delle deleghe
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, ovvero, per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega. Se su una prestazione è già attiva una delega verso altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e allegazione degli estremi di un documento valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi gli assegni per trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, costi e rimborsi
I rapporti finanziari e gli adempimenti sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione.
Esonero da responsabilità e poteri di sospensione/recesso
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative/regolamentari. Può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è MT. Per la rilevazione contabile delle trattenute vengono istituiti i conti GPA25503 e GPA27503 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni pagate nell’anno in corso e negli anni precedenti, movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11503 per il debito verso l’organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti al sindacato restano imputati al conto GPA35041. I rapporti finanziari saranno definiti dalla Direzione generale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 6 ott 2015Circolare numero 158 del 06-10-2015
- Circolare · 6 ott 2015Circolare numero 159 del 06-10-2015
- Circolare · 6 ott 2015Circolare numero 160 del 06-10-2015
- Circolare · 6 ott 2015Circolare numero 161 del 06-10-2015
- Circolare · 6 ott 2015Circolare numero 163 del 06-10-2015
- Circolare · 6 ott 2015Circolare numero 164 del 06-10-2015
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →