Circolare numero 158 del 06-10-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli (S.I.L.P.A.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta l’11 giugno 2015 tra INPS e S.I.L.P.A. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità di disoccupazione ordinaria e/o trattamento speciale di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni. Sono disciplinate le modalità di delega, i termini di efficacia, i versamenti all’organizzazione, il costo del servizio, le responsabilità delle parti e le ipotesi di sospensione o recesso. La circolare contiene inoltre le istruzioni procedurali e contabili con i conti dedicati alla rilevazione delle trattenute e dei relativi rimborsi spese.
Convenzione INPS-S.I.L.P.A. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-S.I.L.P.A. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà conto della convenzione stipulata l’11 giugno 2015 tra INPS e Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli (S.I.L.P.A.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e definisce modalità operative, responsabilità delle parti, profili economici e istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione si applica ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione agricola. Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore del S.I.L.P.A. tramite trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Delega alla trattenuta: forma, presentazione ed efficacia
L’autorizzazione alle trattenute avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di una apposita delega, redatta sul modulo allegato al modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità.
La delega:
- si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta;
- non è presa in considerazione dall’INPS se perviene successivamente alla domanda di prestazione;
- esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Sulle deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla S.I.L.P.A. La misura del contributo dovuto deve essere espressamente riportata nell’atto di delega.
Restituzioni e controversie sulla delega
In caso di revoca o annullamento della prestazione, il sindacato è tenuto a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Qualora insorgano controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’organizzazione risulti soccombente nel giudizio, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle trattenute e servizi informatici
L’INPS versa al S.I.L.P.A. l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Attraverso l’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali.
La stessa applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture relative al costo del servizio e per tutte le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costi del servizio e variazioni annuali
L’organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate con apposita nota; a seguito di tale comunicazione, l’organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, oneri per l’Istituto e controversie associative
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nei casi di controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, il sindacato si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- a seguito della perdita dei requisiti di legge per accedere alla stipula;
- se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuna o necessaria l’adozione di un nuovo testo nell’interesse dell’INPS.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente nei casi di:
- gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’organizzazione;
- pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei correlati versamenti al S.I.L.P.A. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25507, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza del S.I.L.P.A.;
- GPA11507, per la rilevazione del debito verso il S.I.L.P.A., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11507, devono essere eseguiti a favore dell’organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale del sindacato
La sede legale del Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli (S.I.L.P.A.) è indicata in via Pietro Micca n. 2, Caserta (CE).
Punti principali
Ambito di applicazione e beneficiari
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli che percepiscono indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione agricola. Tali soggetti possono autorizzare il versamento dei contributi associativi a favore del S.I.L.P.A. mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Delega di trattenuta e modalità di trasmissione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica di una delega all’INPS, redatta secondo il modulo allegato nel modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e l’INPS non considera le deleghe presentate dopo la domanda di prestazione.
Effetti della delega e revoca della prestazione
La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. Se la prestazione è revocata o annullata, il sindacato deve restituire al lavoratore le somme già trattenute e ricevute a titolo di contributo sindacale. Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Identificazione dell’organizzazione e misura del contributo
Sulle deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla S.I.L.P.A. La misura del contributo sindacale dovuto è indicata espressamente nell’atto di delega.
Versamenti al sindacato e periodicità
L’INPS versa al S.I.L.P.A. gli importi delle trattenute effettivamente operate, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti sono effettuati con quattro mandati all’anno, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Servizi on line, elenchi e fatturazione
Tramite l’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione del sindacato gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e gli importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. La stessa applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture relative al costo del servizio e per le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e recesso per variazioni annuali
Il costo del servizio di esazione è fissato in € 0,80 per singola delega e deve essere corrisposto dall’organizzazione all’INPS. Le variazioni annuali dei costi saranno oggetto di apposita comunicazione; dalla data di tale comunicazione l’organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, oneri e controversie
L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, anche se già in corso o eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e organizzazione, il sindacato si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno adottare un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei versamenti al S.I.L.P.A. sono istituiti i conti GPA25507, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11507, per il debito verso il sindacato in contropartita del conto GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, in DARE del conto GPA11507, devono avvenire con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’organizzazione
La sede legale del Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli (S.I.L.P.A.) è indicata in via Pietro Micca n. 2, Caserta (CE).
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