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Circolare

Circolare numero 159 del 06-10-2015

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la Dirigentiscuola-Confedir (Di.S.-Conf.) per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta l'11 giugno 2015 con Dirigentiscuola-Confedir per la trattenuta e la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, con validità fino al 31 dicembre 2017 e richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono chiariti i pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio e trasmissione, la decorrenza della delega e della revoca, la misura percentuale del contributo sindacale, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti.

Convenzione INPS-Dirigentiscuola-Confedir per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-Dirigentiscuola-Confedir per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare illustra il contenuto della convenzione stipulata con la Dirigentiscuola-Confedir (Di.S.-Conf.) per la trattenuta e la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono disciplinati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità operative di acquisizione e trasmissione, la decorrenza della delega e della revoca, la misura del contributo, i profili economici e contabili, nonché le clausole di esonero da responsabilità in capo all'INPS.

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione risulta sottoscritta in data 11 giugno 2015 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L'eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

L'articolo 1 della convenzione richiama l'articolo 23-octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta della quota associativa sulla pensione. In particolare, hanno diritto a farlo:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall'INPS;
  • per effetto del rinvio di cui all'art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione amministrate dall'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

La circolare precisa altresì che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma fa riferimento esclusivo alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall'Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L'Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere i dati della delega all'INPS con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall'Istituto, e a inoltrare in formato digitale la delega acquisita, conservando comunque l'originale firmato.

Decorrenza della delega

La convenzione distingue tra delega presentata insieme alla domanda di pensione e delega rilasciata da un soggetto già pensionato.

Se la delega è contestuale alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati sono trasmessi all'INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se invece la delega è rilasciata da chi è già titolare di pensione, essa produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, l'efficacia decorre dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa. L'Istituto provvede alla lavorazione della richiesta nel più breve tempo possibile.

La nuova delega su una prestazione già gravata da delega ad altra Organizzazione produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l'indicazione dell'Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca della delega ha efficacia dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti il precedente limite e non superiori al doppio del trattamento minimo FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che vengono svolti a livello centrale tra la Direzione Generale e l'Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono indicati come segue:

  • nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
  • nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
  • revoca delega telematizzata: 0,74 euro;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
  • gestione delega: 0,04 euro.

Esonero da responsabilità e poteri dell'Istituto

La convenzione stabilisce che dalla sua applicazione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS. L'Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l'Organizzazione sindacale, nonché alle vicende connesse.

L'INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta, anche se relativo a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'associazione soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di contenzioso giudiziario concernente i rapporti tra associati e associazione, quest'ultima deve ristorare l'INPS delle spese sostenute mediante semplice presentazione di nota specifica.

L'Istituto si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo o del logo dell'Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero se l'associazione perda i requisiti di legge richiesti o intervengano norme o regolamenti che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo convenzionale. Resta altresì salva la facoltà di recesso unilaterale nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS ND.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25505, per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;
  • GPA27505, per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il conto GPA11505 per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l'imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l'Organizzazione sono definiti dalla Direzione generale.

Punti principali

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione con Dirigentiscuola-Confedir (Di.S.-Conf.), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, è stata sottoscritta l'11 giugno 2015. Ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l'eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall'INPS. Per effetto del rinvio normativo, la facoltà si estende anche ai titolari di pensione amministrate dall'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall'Istituto, con indicazione della misura del contributo e con le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L'Organizzazione sindacale deve trasmettere all'INPS i dati della delega con modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall'Istituto e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l'originale firmato.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati sono inviati all'INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, essa decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, ovvero, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la revoca della delega; l'Istituto provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva un'altra delega, la nuova ha efficacia solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell'Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD); 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di tale misura; 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.

Costi del servizio e rapporti finanziari

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame sono previsti: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro. Gli adempimenti e i rapporti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale.

Esonero da responsabilità e facoltà dell'INPS

Dall'applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l'INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale. L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l'associazione soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. L'associazione deve inoltre ristorare l'INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti associativi. L'INPS può sospendere l'efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute disposizioni normative. Può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS ND. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25505 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso e GPA27505 per quelli relativi alle pensioni pagate negli anni precedenti, entrambi movimentabili solo dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11505 per rilevare il debito verso l'Organizzazione sindacale e il pagamento, mentre gli accreditamenti al sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali; i rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.

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