Circolare numero 161 del 06-10-2015
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Sindacato Italiano Lavoratori Centri Elaborazione Dati (SILCED) per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula, in data 23 giugno 2015, della convenzione con il SILCED per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, con validità fino al 31 dicembre 2017. Vengono riepilogati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di acquisizione e trasmissione, la decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le esenzioni di responsabilità per l’INPS. Sono inoltre indicati il codice INPS attribuito e le istruzioni contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione delle trattenute e dei pagamenti.
Convenzione INPS-SILCED per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-SILCED per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 23 giugno 2015 con il Sindacato Italiano Lavoratori Centri Elaborazione Dati (SILCED), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. La disciplina convenzionale ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono aderire al servizio. Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione stessa, gestito dall’INPS.
La facoltà si estende anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Resta invece esclusa l’applicazione dell’art. 23 octies della legge n. 485/72 nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma si riferisce espressamente a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione sindacale deve trasmettere all’INPS i dati della delega con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e inviare anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione, la delega presentata contestualmente alla domanda di pensione produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I relativi dati sono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, invece, gli effetti decorrono dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega alla riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede all’elaborazione della domanda nel più breve tempo possibile.
Se perviene una nuova delega relativa a una prestazione su cui è già attiva una delega a favore di altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale è determinato come percentuale dell’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima inclusa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Le aliquote previste sono le seguenti:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono indicati come segue:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esenzione da responsabilità, sospensione e recesso
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso connesse.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, inclusi i pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie riguardanti rapporti tra gli associati e l’associazione stessa, dietro presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione Sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula o quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS AF.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25504, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27504, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
È inoltre istituito il nuovo conto GPA11504, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto già in uso GPA35041.
I conti sono movimentabili esclusivamente attraverso le procedure di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni e di pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Oggetto e durata della convenzione
La convenzione con il Sindacato Italiano Lavoratori Centri Elaborazione Dati (SILCED) disciplina la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. La validità è fissata fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS. La possibilità si estende anche ai pensionati amministrati dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere telematicamente i dati all’INPS secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega e della revoca
Se la delega è presentata con la domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. La revoca può essere comunicata direttamente all’INPS e ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. In caso di nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova opera solo se preceduta dalla revoca della precedente.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi gli assegni per i trattamenti di famiglia. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli adempimenti finanziari sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.
Esenzione da responsabilità e facoltà dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, su poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative. È prevista anche la facoltà di recesso unilaterale in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’Organizzazione è attribuito il codice INPS AF. Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei pagamenti sono istituiti i conti GPA25504 e GPA27504 per i contributi trattenuti rispettivamente su pensioni pagate nell’anno in corso e negli anni precedenti, il nuovo conto GPA11504 per il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento, e resta in uso il conto GPA35041 per gli accreditamenti a favore del sindacato. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.
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