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Circolare

Circolare numero 163 del 06-10-2015

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e il CSER (Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con il CSER per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti, con validità fino al 31 dicembre 2017 e possibilità di rinnovo previa richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza, revoca e misura del contributo, oltre ai costi del servizio, alle clausole di esonero da responsabilità e alle istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.

Convenzione CSER per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione CSER per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione stipulata con il CSER (Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Vengono illustrati il perimetro soggettivo, le regole di rilascio e revoca della delega, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di responsabilità e le istruzioni contabili.

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 23 giugno 2015 e risulta approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere trasmessa almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono richiedere la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

La facoltà è estesa, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Rimangono esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché l’art. 23 octies della legge n. 485/72 si riferisce soltanto alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e corredato dagli estremi di un documento di identità valido.

Decorrenza della delega e trasmissione telematica

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa. I dati della delega sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione deve inviare i dati della delega all’INPS in via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando sempre l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa, e l’Istituto provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile.

Se viene presentata una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega ad altra organizzazione, la nuova delega produce effetto solo se è preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca della delega ha efficacia dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale, da indicare nel testo di delega, è determinato in percentuale dell’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non oltre il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, costi e rimesse

I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
  • nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
  • revoca delega telematizzata: 0,74 euro;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
  • gestione delega: 0,04 euro.

Esonero di responsabilità e poteri dell’Istituto

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale.

L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta promosso da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
  • per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS NY.

Ai fini contabili vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25502, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27502, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11502, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.

I conti GPA25502 e GPA27502 sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. Il conto GPA11502 è movimentabile dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali. Gli accrediti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso.

I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione con il CSER, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 23 giugno 2015, ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai pensionati amministrati dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati telematicamente secondo le specifiche INPS e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega; l’Istituto elabora la domanda nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su prestazione con delega già attiva verso altra organizzazione, la nuova ha effetto solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e del documento di identità del revocante. La revoca decorre dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente tale misura e non oltre il doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti centralmente tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità per l’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta. L’associazione deve inoltre rifondere all’INPS le spese sostenute per controversie giudiziarie attinenti ai rapporti con gli associati. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è NY. Per la rilevazione contabile vengono istituiti i conti GPA25502 e GPA27502 per i contributi trattenuti sulle pensioni rispettivamente dell’anno in corso e degli anni precedenti, movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11502 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e il pagamento; gli accrediti al sindacato vanno imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.

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