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Circolare

Circolare numero 160 del 06-10-2015

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Libero Sindacato Lavoratori della Radio, della Televisione e dello Spettacolo (LIBERSIND) per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con LIBERSIND per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, con validità fino al 31 dicembre 2017. Vengono riepilogati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio e decorrenza, le regole sulla revoca, la misura del contributo sindacale, i rapporti finanziari e gli esoneri da responsabilità a carico dell’INPS. Sono inoltre indicati il codice INPS attribuito all’Organizzazione e le istruzioni contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione delle trattenute e dei relativi pagamenti.

Convenzione INPS-LIBERSIND per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-LIBERSIND per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare illustra la convenzione stipulata con il Libero Sindacato Lavoratori della Radio, della Televisione e dello Spettacolo (LIBERSIND) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Il testo disciplina soggetti ammessi, modalità operative, misura del contributo, profili finanziari e istruzioni contabili.

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione risulta sottoscritta in data 11 giugno 2015, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, e ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 individua i pensionati che possono aderire al servizio di trattenuta sindacale. In base all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, possono rilasciare la delega i titolari di:

  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • pensioni amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

La circolare precisa che la norma non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché il riferimento è limitato alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, che riporta la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione telematica

Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega devono essere inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici decorre dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione deve trasmettere all’INPS i dati della delega in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e deve inviare anche la delega acquisita in formato digitale, conservando l’originale sottoscritto.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della domanda.

Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da delega ad altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote indicate sono:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio di tale misura;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e responsabilità

Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, previsti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con specifico riferimento anche ai pignoramenti presso terzi promossi dai creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti previsti dalla legge o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS N4. Ai fini contabili, vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25496, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27496, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11496, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.

I conti GPA25496 e GPA27496 sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle rendicontazioni delle pensioni pagate. Gli accreditamenti a favore del sindacato devono essere imputati al conto già in uso GPA35041. I conti citati sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione con LIBERSIND, sottoscritta l’11 giugno 2015 e approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, disciplina la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23 octies richiama solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati l’importo del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per la Gestione Dipendenti Pubblici decorre dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve inviare telematicamente i dati secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

Il pensionato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da delega ad altra Organizzazione, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente tale minimo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, costi e responsabilità

I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono pari a € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione, € 0,74 per nuova delega su pensione esistente, € 0,74 per revoca telematizzata, € 1,48 per variazione (revoca + nuova delega) e € 0,04 per gestione delega. L’INPS non deve sopportare oneri aggiuntivi, resta estraneo al rapporto associativo e viene sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi, controversie sulla validità della delega e spese legali in controversie tra associati e Organizzazione, che dovranno essere rimborsate dall’Associazione soccombente o interessata. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenienze normative, nonché recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’Organizzazione è attribuito il codice INPS N4. Per la rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni sono istituiti i conti GPA25496 per i contributi trattenuti nell’anno in corso e GPA27496 per quelli trattenuti negli anni precedenti, movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11496 per il debito verso l’Organizzazione e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso, e i conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.

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