Sentenza n. 1842/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento provinciale del 1° dicembre 2022 che subordinava il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica dei suoli dello stabilimento ex Agricoltura al pagamento di un onere pari al 3% del costo totale della bonifica, nonché il regolamento provinciale del 2007 nella parte corrispondente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa di bonifica)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la prescrizione con cui la Provincia di Crotone subordinava il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica dei suoli dello stabilimento ex Agricoltura, nel SIN di Crotone, al pagamento di una somma pari al 3% del costo complessivo dell’intervento. Ha contestato anche il regolamento provinciale del 2007 che prevedeva tale criterio. In sostanza, ha dedotto che l’art. 248 del d.lgs. 152/2006 non consente di introdurre, quale condizione per il rilascio della certificazione, un onere forfettario ulteriore rispetto ai presupposti tecnici di legge; inoltre, anche qualificando la somma come costo del procedimento, la quantificazione percentuale automatica non sarebbe commisurata al costo effettivo del servizio, in violazione dell’art. 4 della l. 62/2005. Ha chiesto altresì l’accertamento dell’obbligo della Provincia di rilasciare il certificato e di ARPACal di emettere la relazione tecnica prevista dall’art. 248.
La decisione
Il TAR ha accolto le domande di annullamento, richiamando e facendo propria la motivazione della propria sentenza n. 1631 del 2 settembre 2026, resa tra le stesse parti per un’altra area del medesimo SIN. Ha ritenuto illegittimo il criterio del 3% perché non commisurato al costo effettivo del servizio e perché l’importo dipende dal valore economico della bonifica, anziché dall’attività e dalle risorse concretamente impiegate dall’amministrazione; il criterio è stato inoltre giudicato sproporzionato e irragionevole. Ha quindi annullato in parte qua il provvedimento del 1° dicembre 2022 e il regolamento provinciale del 2007, nella misura in cui consentono di subordinare la certificazione al pagamento del 3% del costo dell’intervento. La Provincia dovrà determinare le spese con istruttoria completa, rispettando il criterio del costo effettivo del servizio. Ha respinto le ulteriori domande di accertamento del diritto al rilascio del certificato e della relazione tecnica: occorrono ulteriori adempimenti istruttori e non ricorrono quindi le condizioni per una pronuncia sul rapporto ai sensi degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a. La Provincia è stata condannata a rifondere alla ricorrente € 2.000,00 oltre accessori; spese compensate nei confronti della Regione Calabria.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, l. 62/2005
La quantificazione dei costi, in sostanza, deve essere strettamente ancorata alla copertura delle spese vive e all’attività amministrativa concretamente svolta dagli uffici.
Gli oneri per prestazioni e controlli pubblici connessi all’attuazione della normativa ambientale devono essere determinati in rapporto al costo effettivo del servizio e all’attività concretamente svolta; non è legittimo un calcolo automatico basato su una percentuale fissa del costo della bonifica.
art. 248 d.lgs. 152/2006
Per tali ragioni, anche il Regolamento – tempestivamente gravato unitamente all’atto applicativo che ha ‘attualizzato’ la lesione (il cit. provvedimento del 06.04.2022) – deve essere annullato in parte qua, nella misura in cui consente di subordinare il rilascio della certificazione ex articolo 248 del d.lgs. n. 152/2006 al pagamento del 3% del costo dell’intervento.
La certificazione di avvenuta bonifica non può essere subordinata al pagamento di un importo forfettario pari al 3% del costo dell’intervento; gli eventuali costi del procedimento devono essere determinati secondo il criterio del costo effettivo del servizio.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Le ulteriori domande ex art.34, co.1, lett. c), c.p.a., che possono essere pronunciate solo alle condizioni di cui all’art.31, co.3, c.p.a., id est, “solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”, che non sono integrate nella vicenda in esame, risultando necessari ulteriori adempimenti istruttori.
La pronuncia di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale richiede che l’attività sia vincolata, o che non residuino margini di discrezionalità, e che non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le ulteriori domande ex art.34, co.1, lett. c), c.p.a., che possono essere pronunciate solo alle condizioni di cui all’art.31, co.3, c.p.a., id est, “solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”, che non sono integrate nella vicenda in esame, risultando necessari ulteriori adempimenti istruttori.
Il giudice non può pronunciare direttamente sulla pretesa sostanziale quando residuano attività istruttorie che devono essere svolte dall’amministrazione.
Massime di principio
- Gli oneri richiesti per prestazioni e controlli amministrativi connessi all’attuazione della normativa ambientale devono essere commisurati al costo effettivo del servizio e alle attività concretamente svolte; una tariffa calcolata in percentuale fissa sul costo complessivo della bonifica è illegittima se prescinde dalle spese e dalle risorse effettivamente impiegate.
- Un regolamento locale non può subordinare il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica al pagamento di un onere forfettario non previsto dalla disciplina primaria e determinato senza correlazione con il costo effettivo del procedimento.
- La pronuncia giudiziale diretta sulla fondatezza della pretesa sostanziale è consentita soltanto quando l’attività amministrativa è vincolata, non residuano margini di discrezionalità e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori; in caso contrario, la domanda di accertamento va respinta.
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