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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03836/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al riconoscimento della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio sulla sussistenza della recidiva, richiedendo un esame motivato e specifico anche rispetto all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e ai suoi effetti sulle condanne anteriori.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unico motivo: vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva. Il ricorrente ha rappresentato in appello che, nelle more del giudizio, aveva ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale e lo aveva concluso con esito positivo; per effetto di tale esito positivo alcune condanne pregresse avrebbero perso gli effetti penali e non potevano quindi essere computate ai fini della recidiva. La Corte territoriale però ha confermato la recidiva limitandosi a richiamare la motivazione del primo grado senza confrontarsi con la memoria difensiva e con il novum relativo all'esito positivo dell'affidamento.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario, art. 47, comma 12

    L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale

    L'esito positivo dell'affidamento in prova estingue la pena e gli effetti penali connessi, per cui le condanne estinte non possono essere considerate ai fini del riconoscimento della recidiva.

  • Codice penale, art. 106, comma 2

    Le cause di estinzione della pena che estinguono anche gli effetti penali neutralizzano la rilevanza delle relative condanne ai fini di disposizioni quali l'art. 99 c.p. (recidiva).

  • Codice penale, art. 99

    Norma che disciplina la recidiva; la sua applicazione richiede la valutazione delle condanne pregresse effettivamente rilevanti, tenendo conto delle cause che abbiano estinto gli effetti penali.

  • Cass. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)

    Giurisprudenza che afferma che l'esito positivo dell'affidamento in prova estingue gli effetti penali e dunque le relative condanne non sono computabili ai fini della recidiva.

  • Cassazione (Sezioni Unite e singole) - principi su motivazione recidiva

    La giurisprudenza di legittimità richiede un rigore motivazionale elevato nel riconoscimento della recidiva: il giudice deve valutare gravità dei fatti, arco temporale, rapporto tra reati e precedenti condanne e se la condotta pregressa indica una perdurante inclinazione al reato.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica e rigorosa: il giudice d'appello deve esaminare e motivare su gravità, temporalità e attinenza tra precedenti e fatti contestati.
  • L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale estingue la pena e gli effetti penali relativi; le condanne così 'neutralizzate' non possono essere utilizzate per fondare la recidiva.
  • Se la difesa deposita in appello un 'novum' rilevante (es. esito positivo di misura alternativa) la Corte d'appello è tenuta a confrontarsi esplicitamente con tale elemento e a motivare la decisione in relazione al suo impatto sulla recidiva.
  • La mancata risposta a un motivo decisivo di appello (in particolare sulla recidiva) costituisce vizio di motivazione che può portare all'annullamento parziale della sentenza e al rinvio per un nuovo esame.
  • In presenza di estinzione parziale degli effetti penali (per alcune condanne) il giudice deve riequilibrare la valutazione complessiva e non limitarsi a richiamare pedissequamente la motivazione di primo grado.

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