Cassazione Penale, Sentenza n. 03836/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al riconoscimento della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio sulla sussistenza della recidiva, richiedendo un esame motivato e specifico anche rispetto all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e ai suoi effetti sulle condanne anteriori.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo: vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva. Il ricorrente ha rappresentato in appello che, nelle more del giudizio, aveva ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale e lo aveva concluso con esito positivo; per effetto di tale esito positivo alcune condanne pregresse avrebbero perso gli effetti penali e non potevano quindi essere computate ai fini della recidiva. La Corte territoriale però ha confermato la recidiva limitandosi a richiamare la motivazione del primo grado senza confrontarsi con la memoria difensiva e con il novum relativo all'esito positivo dell'affidamento.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, art. 47, comma 12
L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale
L'esito positivo dell'affidamento in prova estingue la pena e gli effetti penali connessi, per cui le condanne estinte non possono essere considerate ai fini del riconoscimento della recidiva.
Codice penale, art. 106, comma 2
Le cause di estinzione della pena che estinguono anche gli effetti penali neutralizzano la rilevanza delle relative condanne ai fini di disposizioni quali l'art. 99 c.p. (recidiva).
Codice penale, art. 99
Norma che disciplina la recidiva; la sua applicazione richiede la valutazione delle condanne pregresse effettivamente rilevanti, tenendo conto delle cause che abbiano estinto gli effetti penali.
Cass. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)
Giurisprudenza che afferma che l'esito positivo dell'affidamento in prova estingue gli effetti penali e dunque le relative condanne non sono computabili ai fini della recidiva.
Cassazione (Sezioni Unite e singole) - principi su motivazione recidiva
La giurisprudenza di legittimità richiede un rigore motivazionale elevato nel riconoscimento della recidiva: il giudice deve valutare gravità dei fatti, arco temporale, rapporto tra reati e precedenti condanne e se la condotta pregressa indica una perdurante inclinazione al reato.
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica e rigorosa: il giudice d'appello deve esaminare e motivare su gravità, temporalità e attinenza tra precedenti e fatti contestati.
- L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale estingue la pena e gli effetti penali relativi; le condanne così 'neutralizzate' non possono essere utilizzate per fondare la recidiva.
- Se la difesa deposita in appello un 'novum' rilevante (es. esito positivo di misura alternativa) la Corte d'appello è tenuta a confrontarsi esplicitamente con tale elemento e a motivare la decisione in relazione al suo impatto sulla recidiva.
- La mancata risposta a un motivo decisivo di appello (in particolare sulla recidiva) costituisce vizio di motivazione che può portare all'annullamento parziale della sentenza e al rinvio per un nuovo esame.
- In presenza di estinzione parziale degli effetti penali (per alcune condanne) il giudice deve riequilibrare la valutazione complessiva e non limitarsi a richiamare pedissequamente la motivazione di primo grado.
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