Cassazione Penale, Sentenza n. 31897/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 2/11/2021 che revocava i benefici della sospensione condizionale della pena per tre sentenze a carico del Palmiero. Due motivi: 1) vizio di competenza: il ricorrente sosteneva che il giudice competente per la richiesta di revoca fosse il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli (per una sentenza del 14/7/2010 ritenuta come l'ultima irrevocabile), non il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 2) estinzione per prescrizione della pena derivante dalla sentenza della Pretura di Santa Maria Capua Vetere dell'11/5/1992 (si sosteneva che la pena si fosse estinta già nel 2002 ai sensi dell'art. 172 c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che, secondo il certificato penale, l'ultima sentenza passata in giudicato è quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 22/11/2011 (irrevocabile dal 27/1/2012), quindi la competenza del Tribunale locale è corretta e l'indicazione di irrevocabilità al 16/10/2020 nella ordinanza era un errore materiale. Sul secondo motivo ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite, sent. n. 2/2014 e successivi) secondo cui il termine di prescrizione della pena, quando l'esecuzione è condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio; di conseguenza la deduzione di estinzione per prescrizione non è fondata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e lett. e)
comma 1, lett. b) e lett. e)
Norma richiamata dal ricorrente per i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ne rileva il contenuto ma rigetta i motivi dopo aver valutato la documentazione probatoria (certificato penale)
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestata competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha verificato i dati di fatto (certificato penale) e ritenuto corretta la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
art. 172 cod. pen.
Norma sulla estinzione della pena per prescrizione; la Corte applica l'interpretazione giurisprudenziale per cui, se l'esecuzione è condizionalmente sospesa, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce presupposto per la revoca del beneficio
art. 444 cod. proc. pen.
Citato perché una delle decisioni (14/7/2010) era stata resa ai sensi di tale articolo; la Corte però accerta che la sentenza passata in giudicato per ultima è quella del 22/11/2011
Sezioni Unite, sent. n. 2 del 30/10/2014 (Maiorella) e Cass. Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020
Giurisprudenza di riferimento che stabilisce che, in presenza di sospensione condizionale dell'esecuzione, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che può determinare la revoca del beneficio; orientamento applicato dalla Corte nel caso di specie
Costituzione: artt. 3, 27 (comma secondo), 111; CEDU: artt. 5 e 6
Richiamati dalla Corte per motivare la coerenza dell'interpretazione giurisprudenziale con principi costituzionali e convenzionali quali uguaglianza, finalità rieducativa della pena, diritto alla ragionevole durata del processo e giusto processo
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione per revocare la sospensione condizionale si determina sulla base della sentenza passata in giudicato che costituisce l'ultimo titolo: verificare sempre il certificato penale per accertare quale decisione è effettivamente l'ultima irrevocabile
- Errori materiali nelle date indicate nell'ordinanza non incidono sulla valutazione di merito se dalla documentazione ufficiale risulta un diverso stato delle cose; è essenziale produrre e far valere documenti ufficiali (certificato penale, atti di giudicato)
- Quando l'esecuzione è condizionalmente sospesa, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce presupposto per la revoca del beneficio (orientamento delle Sezioni Unite), quindi non dal momento del fatto o da date anteriori alla sentenza rilevante
- Se si intende proporre eccezione di prescrizione della pena, occorre calcolare il termine a partire dall'irrevocabilità della sentenza che può giustificare la revoca della sospensione condizionale; la semplice anzianità di una sentenza non basta senza collegarla all'evento di irreversibilità rilevante
- Nel dubbio sulla competenza o sulla decorrenza dei termini, è necessario agire tempestivamente e produrre documentazione che attesti le date di irrevocabilità per evitare che errori materiali o valutazioni iniziali errate precludano la considerazione delle eccezioni
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