Sentenza n. 6061/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione – U.T.G. di Roma in data 23/08/2022, e notificato al ricorrente in data 07/10/2022, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da -OMISSIS- a favore di-OMISSIS-, e di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare per assenza del requisito reddituale del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma in relazione alla domanda di emersione presentata dalla datrice di lavoro per attività di assistenza alla persona e lavoro domestico. Ha dedotto: 1) la nullità o illegittimità della comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto, perché inviati a un indirizzo di posta elettronica ordinaria anziché a un indirizzo PEC, con conseguente lesione delle garanzie partecipative; 2) il difetto di motivazione del diniego, poiché non sarebbero stati indicati adeguatamente l’esito della verifica presso l’Agenzia delle Entrate e il periodo d’imposta considerato ai fini del requisito reddituale; 3) la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, anche in ragione del tempo trascorso tra la presentazione dell’istanza e la decisione amministrativa e del successivo pagamento dei contributi dovuti. L’amministrazione ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo il ricorso notificato entro sessanta giorni dall’invio del provvedimento di diniego. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. La censura partecipativa è stata ritenuta infondata perché la comunicazione era stata inviata all’unico indirizzo e-mail indicato dallo stesso interessato nella domanda; il ricorrente non può quindi invocare un vizio formale al quale ha contribuito, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza. In ogni caso, trattandosi di un provvedimento a contenuto dovuto e non essendo stato dimostrato che una partecipazione effettiva avrebbe modificato l’esito, il vizio formale non avrebbe potuto determinare l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. È stata esclusa anche la carenza di motivazione: il diniego richiamava l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate e il parere dell’Ispettorato, indicando l’assenza del reddito imponibile richiesto dall’art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020. Il requisito reddituale del datore di lavoro è stato qualificato come requisito indefettibile di ammissibilità, pari, per il lavoro domestico e l’assistenza alla persona, ad almeno 20.000 euro annui per nuclei composti da un solo percettore o 27.000 euro per nuclei familiari pluripersonali. Il ricorrente non ha fornito, né nel procedimento né in giudizio, documentazione idonea a dimostrare la disponibilità del reddito richiesto; la sola dichiarazione secondo cui il datore di lavoro sarebbe stato un pensionato FAO non soggetto a imposizione fiscale italiana non è stata ritenuta sufficiente. Il difetto del requisito reddituale rendeva inammissibile la domanda di emersione e non poteva essere superato dal pagamento dei contributi. È stata inoltre respinta la doglianza sulla proporzionalità, ritenuta genericamente formulata. Ricorso rigettato; spese compensate.
Norme richiamate
art. 103, commi 1 e 3, d.l. 34/2020
emersione dal lavoro irregolare nei settori dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare
La disposizione costituisce la base normativa della procedura di emersione richiesta in favore del lavoratore straniero.
art. 7 l. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione è stata ritenuta legittimamente trasmessa all’indirizzo e-mail indicato dall’interessato nella domanda.
art. 21-octies l. 241/1990
In presenza di un provvedimento a carattere dovuto, le censure relative a vizi formali dell'azione amministrativa non possono invalidare il diniego.
Il vizio partecipativo non determina l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e non è dimostrato che la partecipazione avrebbe potuto incidere sul contenuto dispositivo.
art. 9, commi 1 e 2, d.m. 27 maggio 2020
reddito imponibile ... non deve essere inferiore a 20.000,00 euro annui ... ovvero ... 27.000,00 euro annui
Il requisito reddituale del datore di lavoro è indefettibile per l’ammissibilità della domanda di emersione; per lavoro domestico e assistenza alla persona varia in base alla composizione del nucleo familiare.
art. 35, comma 1, c.p.a.
L’eccezione di irricevibilità è stata respinta perché il ricorso risultava notificato entro il termine di sessanta giorni.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, il requisito reddituale del datore di lavoro previsto dalla disciplina attuativa costituisce un requisito indefettibile di ammissibilità della domanda; la sua mancanza legittima il diniego.
- L’interessato non può dedurre a fondamento dell’impugnazione l’irregolarità della comunicazione procedimentale derivante dall’utilizzo dell’indirizzo e-mail da lui stesso indicato nella domanda, in contrasto con i doveri di buona fede e correttezza.
- Quando il provvedimento amministrativo è vincolato e il ricorrente non dimostra che una partecipazione procedimentale effettiva avrebbe potuto condurre a un diverso esito, il vizio formale non comporta l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990.
- È adeguatamente motivato il diniego di emersione che, anche mediante richiamo al parere dell’organo ispettivo, indica l’esito negativo della verifica fiscale e l’assenza del reddito imponibile richiesto dalla normativa.
- L’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti della domanda di emersione, compreso il requisito reddituale del datore di lavoro, grava sulle parti interessate al procedimento e deve essere assolto mediante documentazione idonea, non essendo sufficiente una mera allegazione non documentata.
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