Cassazione Civile, Ordinanza n. 00152/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte del giudice di merito, del diritto di due dipendenti dell'ente all'accensione di una polizza assicurativa prevista da una convenzione stipulata nel 1963 tra l'ente e una compagnia assicurativa, con decorrenza dalle rispettive date di assunzione. L'ente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello con quattro motivi, ma nelle more il suo difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., facendo presente che i lavoratori avevano già rinunciato ai diritti riconosciuti nelle fasi di merito, con accordo sulla compensazione delle spese. I controricorrenti hanno accettato la rinuncia, ma senza il necessario specifico mandato; la Corte rileva quindi che, nel giudizio di legittimità, la mancata rituale accettazione incide solo sulle spese e non impedisce la declaratoria di estinzione del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso in cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, valorizzando il fatto che alla rinuncia del ricorrente si era accompagnata, a monte, la rinuncia dei lavoratori ai diritti riconosciuti in primo e secondo grado con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte ha anche precisato che l'assenza di rituale accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti rileva soltanto ai fini della regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nella specie la rinuncia del ricorrente ha determinato l'estinzione del processo
art. 391, quarto comma, c.p.c.
la mancata rituale accettazione della rinuncia, per difetto di specifico mandato, rileva nel giudizio di legittimità solo ai fini della regolazione delle spese
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l'estinzione del processo, anche se l'accettazione della controparte non è rituale; tale irregolarità incide soltanto sulla disciplina delle spese.
- La mancata accettazione rituale della rinuncia al ricorso, quando dipende dall'assenza di specifico mandato, non impedisce la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di una complessiva definizione concordata della lite già intervenuta nei gradi di merito, la Corte può compensare le spese del giudizio di cassazione.
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