Sentenza n. 850/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, e contestualmente il rilascio /rinnovo del permesso di soggiorno è stato rifiutato per mancanza di requisiti, notificatigli in data 25.02.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale diniego del rilascio o rinnovo di altro permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Bologna ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ha negato il rilascio o rinnovo di un diverso titolo di soggiorno. L'atto è stato adottato dopo una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato una precedente revoca, imponendo una nuova valutazione concreta della pericolosità sociale e il bilanciamento tra la gravità dei fatti penalmente accertati e il radicamento familiare, sociale e lavorativo. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 27 Cost. e 9 d.lgs. 286/1998, sostenendo che l'Amministrazione avesse operato un automatismo fondato su una condanna non definitiva e isolata; la violazione della circolare ministeriale del 16 febbraio 2007, dell'art. 8 CEDU e dell'obbligo conformativo derivante dalla precedente sentenza; nonché difetto di istruttoria e motivazione quanto alla situazione familiare, sociale e lavorativa e al mancato rilascio di un permesso ad altro titolo. Ha inoltre contestato la partecipazione procedimentale e il giudizio di pericolosità sociale. La condanna riguardava i reati di cui agli artt. 609-bis e 605 cod. pen., con pena di due anni e sei mesi, e fatti caratterizzati da reiterate vessazioni, abuso della posizione lavorativa e limitazione della libertà della persona offesa mediante chiusura a chiave di un locale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso l'elusione della precedente sentenza del Consiglio di Stato, rilevando che il nuovo decreto non si è fondato su un automatismo, ma ha esaminato la durata del soggiorno, la situazione familiare, i titoli di soggiorno della moglie e dei figli, la posizione lavorativa e reddituale, la conoscenza della lingua italiana e gli elementi di integrazione. Ha ritenuto insussistente il deficit partecipativo, poiché il preavviso di rigetto era stato notificato al difensore domiciliatario e il ricorrente aveva presentato osservazioni; inoltre, non erano stati indicati elementi ulteriori non considerati. Quanto alla condanna non definitiva, il giudice ha affermato che essa può essere valorizzata ai fini amministrativi e preventivi, senza violare la presunzione di non colpevolezza, purché sia inserita in una valutazione concreta e attuale della pericolosità. Il giudizio è stato ritenuto adeguatamente fondato sulle modalità concrete dei fatti, sulla loro gravità, sull'abuso della posizione lavorativa e sull'offesa alla libertà sessuale e personale, sicché anche un unico episodio può sorreggere il giudizio di pericolosità quando sia particolarmente grave. Il bilanciamento con i legami familiari, sociali e lavorativi è stato ritenuto effettivamente svolto e non irragionevole; la presenza della famiglia e la lunga permanenza in Italia non costituiscono garanzia assoluta di conservazione del titolo, soprattutto quando la condotta sia stata commessa proprio durante il radicamento familiare e lavorativo. È stata inoltre ritenuta legittima la prevalenza dell'interesse alla sicurezza pubblica rispetto alla vita familiare tutelata dall'art. 8 CEDU. Infine, la revoca del permesso UE non comporta automaticamente il rilascio di un titolo ordinario: la medesima valutazione di pericolosità può costituire ragione ostativa al soggiorno, in assenza di condizioni preclusive dell'espulsione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4.
La revoca richiede una valutazione concreta della pericolosità e non può fondarsi su automatismi, ma il giudizio può considerare anche condanne non definitive e deve riguardare la complessiva personalità dello straniero, bilanciando i legami familiari, sociali e lavorativi.
art. 4 d.lgs. 286/1998
La pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato costituisce ragione ostativa al rilascio del titolo di soggiorno.
art. 5 d.lgs. 286/1998
La valutazione negativa di pericolosità sociale può impedire anche il rilascio o rinnovo di un permesso ordinario.
art. 19 d.lgs. 286/1998
L'assenza di condizioni documentate che impediscano l'espulsione è stata considerata nel motivare il diniego di un titolo alternativo.
art. 27 Cost.
La presunzione di non colpevolezza opera nel processo penale, ma non impedisce la valorizzazione amministrativa e preventiva di fatti accertati giudizialmente ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare non è assoluta e può essere limitata, secondo legge e in modo proporzionato, per esigenze di sicurezza pubblica e prevenzione dei reati.
art. 10-bis l. 241/1990
La partecipazione è stata ritenuta garantita dalla comunicazione dei motivi ostativi e dalla possibilità concretamente esercitata di presentare osservazioni.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può derivare automaticamente dalla mera esistenza di una condanna, anche quando il reato rientri tra quelli rilevanti ai sensi della disciplina sull'immigrazione; occorre una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, riferita alla personalità dello straniero e bilanciata con il suo inserimento familiare, sociale e lavorativo.
- Ai fini della valutazione amministrativa e preventiva della pericolosità sociale possono essere valorizzate anche condanne non definitive; ciò non viola la presunzione di non colpevolezza, purché i fatti siano specificamente accertati o descritti e siano inseriti in un giudizio prognostico concreto, non in un automatismo sanzionatorio.
- Anche un unico episodio criminoso può giustificare il giudizio di pericolosità sociale quando, per gravità, modalità della condotta, contesto e beni giuridici lesi, riveli una significativa incompatibilità con le regole fondamentali della convivenza civile; l'Amministrazione deve tuttavia esplicitare il collegamento tra il fatto e l'attualità della pericolosità.
- La presenza di coniuge, figli, lunga permanenza in Italia e inserimento lavorativo non impone automaticamente la conservazione del permesso di soggiorno: tali elementi devono essere ponderati, ma possono soccombere rispetto a condotte di particolare gravità lesive della libertà, dignità o integrità della persona.
- L'annullamento di una precedente revoca con obbligo di riesame non attribuisce di per sé il diritto alla conservazione del titolo; l'Amministrazione adempie al vincolo conformativo quando rinnova l'istruttoria e svolge la valutazione concreta richiesta, anche se il riesame conduce nuovamente a un esito sfavorevole.
- La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non comporta automaticamente il rilascio di un permesso ad altro titolo: il rilascio di un titolo ordinario resta subordinato alla sussistenza dei relativi presupposti e all'assenza di ragioni ostative, compresa la pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
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