Cassazione Penale, Sentenza n. 32307/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per reati di furto. Il ricorrente deduce la mancanza della condizione di procedibilità introdotta dalla riforma (c.d. riforma Cartabia): il delitto di furto è divenuto punibile a querela della persona offesa e, nel caso concreto, manca la querela nel fascicolo (la persona offesa si limitò a una denuncia/seg denuncia senza esprimere la volontà di punire). Pertanto viene dedotta l'inesistenza della condizione di procedibilità e l'illegittimità della prosecuzione dell'azione penale.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo connesso alla procedibilità: applicando la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) ha accertato che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni che legittimano l'esercizio d'ufficio dell'azione penale e che mancava la querela della persona offesa (la sola denuncia non esprimeva la volontà di punire). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione non poteva essere proseguita per mancanza di querela. Decisione resa il 12 giugno 2024.
Norme richiamate
d.lgs. 150/2022, art. 2, comma 1, lett. 1)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il furto è ora procedibile solo a querela della persona offesa, salvo i casi tassativi in cui la legge dispone la procedibilità d'ufficio; in assenza di una querela espressa la prosecuzione del procedimento è illegittima e la condanna deve essere annullata.
art. 624 c.p. (previgente comma 3, richiamato dalla riforma)
precedente regolazione sostituita dal d.lgs. 150/2022
La norma previgente è stata sostituita: la Corte ha richiamato il cambiamento del regime di procedibilità del furto operato dalla riforma e ha applicato la nuova disciplina al caso concreto per valutare l'esistenza della querela.
Massime di principio
- Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) il reato di furto è, in linea generale, procedibile a querela della persona offesa: il pubblico ministero non può proseguire d'ufficio se manca la querela, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- Una denuncia/segnalazione alle forze di polizia non equivale automaticamente a una querela: è necessaria un'espressione di volontà di punire da parte della persona offesa per rendere procedibile il reato, a meno che non ricorrano le condizioni di procedibilità d'ufficio previste dalla norma.
- Il difensore deve valutare e contestare tempestivamente la procedibilità quando manca la querela; la mancata querela costituisce motivo di annullamento della sentenza e di estinzione del procedimento quando non sussistono cause di procedibilità d'ufficio.
- Il pubblico ministero, ricevuta una denuncia che non esplicita la volontà di querela, dovrebbe invitare la persona offesa a presentare querela se l'azione è perseguibile solo a querela; in assenza di querela non è corretta la prosecuzione del giudizio penale.
- Nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma occorre verificare la tempestività e l'applicabilità della nuova disciplina (criteri di applicazione temporale): se la nuova norma trova applicazione, la mancanza di querela impedisce la continuazione dell'azione penale.
- L'annullamento 'senza rinvio' per mancanza di querela indica l'impossibilità di proseguire ulteriormente il processo per difetto di condizione di procedibilità e, in pratica, la conclusione definitiva favorevole all'imputato salvo diversa iniziativa della persona offesa nei termini e modi previsti dalla legge.
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