Cassazione Penale, Sentenza n. 08767/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per presunta formulazione stereotipata e omissione delle delibazioni positive (accordo, qualificazione, circostanze, congruità pena, benefici) e negative (verifica ex art. 129 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca della somma di denaro (€ 9.100 e CHF 420), censurata come sproporzionata e disancorata da un'adeguata valutazione della capacità reddituale e della natura del reato (detenzione/trasporto vs cessione); (3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca dell'autovettura Audi A3 (tg. TI3121226), contestando l'applicazione dell'art. 100 d.P.R. 309/1990 ritenuto non pertinente, l'assenza di modifiche/accorgimenti e la mancanza di prova di un "collegamento stabile" del veicolo con l'attività criminosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al terzo motivo e lo ha annullato con rinvio solo nella parte in cui disponeva la confisca dell'autovettura Audi A3. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto del titolo di impugnazione alla luce dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.; in ogni caso la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato sul merito, ritenendo sufficiente la motivazione essenziale richiesta per il rito ex art. 444 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la confisca per sproporzione della somma è stata confermata in quanto il G.U.P. ha adeguatamente motivato la sproporzione rispetto ai redditi/documenti prodotti, richiamando l'onere di giustificazione a carico dell'imputato e avvalendosi di elementi oggettivi e di fonti open che, complessivamente, giustificavano la misura ablativa (applicazione art. 240‑bis c.p. e art. 85‑bis d.P.R. 309/1990). La confisca dell'Audi è stata invece annullata perché fondata su errata sussunzione normativa (richiamo all'art. 100 d.P.R. 309/1990) e per carenza della motivazione in ordine al necessario nesso di strumentalità/collegamento stabile fra veicolo e attività di traffico di stupefacenti, considerata prassi consolidata della Corte in materia.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Regime del patteggiamento: la sentenza richiede una motivazione essenziale (accordo, qualificazione, pena) e può, in determinati aspetti, contenere verifiche implicite sull'eventuale sussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., salvo che risultino elementi concreti che impongano una specifica trattazione.
art. 129 c.p.p.
Norma sulle cause di proscioglimento: nel rito del patteggiamento il controllo da parte del giudice è obbligatorio, ma la necessità di motivazione puntuale sussiste solo se emergono elementi concreti che segnalino la possibile non punibilità; altrimenti la verifica può essere anche per relationem o implicita.
art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.
«Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»
Limita i motivi di cassazione avverso sentenze di patteggiamento: vizi generali di motivazione (es. omissione di verifica ex art. 129) non rientrano tra i motivi ammessi e sono perciò inammissibili quando dedotti come autonomo titolo di impugnazione.
art. 240‑bis c.p.
Confisca "allargata" per sproporzione: applicabile in presenza di condanna o patteggiamento per reati rilevanti; richiede accertamento della sproporzione tra patrimonio/somme e capacità reddituale lecita dell'interessato, con onere di giustificazione a carico di quest'ultimo e motivazione che colleghi temporalmente e oggettivamente cespiti e capacità reddituale.
art. 85‑bis d.P.R. 309/1990
Estende l'area applicativa delle misure ablative previste dal codice penale alle fattispecie in materia di stupefacenti, legittimando l'utilizzo della confisca per sproporzione (art. 240‑bis c.p.) per reati di droga ove ricorrano i presupposti.
art. 100 d.P.R. 309/1990
Norma che disciplina l'acquisizione/confisca di autoveicoli usati per il trasporto di stupefacenti: la sua applicazione comporta l'acquisizione quando sussiste un uso stabile o funzionale del veicolo per l'attività illecita; non è idonea quando manca prova di stabilità/strumentalità e di modifiche funzionali al trasporto.
art. 240 c.p.
Confisca del profitto del reato: distinta dalla confisca per sproporzione; va distinta la confisca basata sul profitto specifico del reato dalla confisca allargata per sproporzione, che ha diverso presupposto e onere probatorio.
art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena: il giudice valuta la pena in relazione alla gravità del fatto, al minimo edittale, alle condizioni personali (es. incensuratezza) e alla scelta del rito; utilizzato dal G.I.P. per motivare la congruità della pena nel patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento i motivi di cassazione sono tassativamente limitati dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; lamentele generiche sulla carenza di motivazione, specie riguardo all'art. 129 c.p.p., spesso risultano inammissibili.
- La motivazione in sede di patteggiamento può essere concisa ma deve comunque attestare essenzialmente l'accordo, la qualificazione del fatto e la congruità della pena; la verifica delle cause di proscioglimento può essere resa anche in modo implicito salvo elementi concreti contrari.
- La confisca per sproporzione (art. 240‑bis c.p.), anche nella materia degli stupefacenti grazie all'art. 85‑bis d.P.R. 309/1990, richiede specifici indici di sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e impone all'interessato l'onere di fornire prove oggettive e documentali della lecita provenienza.
- L'uso di "fonti aperte" (open source) può integrare l'insieme probatorio ma non può sostituire la necessità di elementi oggettivi e verificabili; il giudice deve motivare come tali fonti contribuiscono alla ricostruzione economico‑patrimoniale.
- Per la confisca di un veicolo usato per il trasporto di stupefacenti occorre dimostrare il nesso di strumentalità o un collegamento stabile fra bene e attività delittuosa (es. modifiche strutturali, uso esclusivo o ripetuto); l'applicazione di norme previste per l'acquisizione obbligatoria richiede fattispecie che ne giustifichino l'impiego.
- In presenza di dubbi sul titolo giuridico della confisca (es. art. 100 TU Stup. vs art. 240 c.p./240‑bis), il giudice deve esplicitare la scelta normativa e motivare la sussistenza dei presupposti rilevanti per il rimedio ablativo adottato.
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