Cassazione Penale, Sentenza n. 36451/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per l'omicidio premeditato di Fabrizio Piscitelli (aggravato ex art. 416-bis cod. pen.) e reati connessi. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 63, 64 e 197-bis c.p.p. per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Rina Bussone (autosvelamento di reati in materia di armi e rapina) senza gli avvisi e l'assistenza del difensore; vizio di motivazione e travisamento delle risultanze in ordine agli accertamenti antropometrici e balistici (criticità metodologiche e incongruenze tecniche), nonché contraddizioni tra dichiarazioni di Bussone e conversazioni intercettate e insufficiente analisi del movente e della attendibilità di testi e consulenze di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame, in ottemperanza al rinvio, ha ricostruito correttamente la posizione processuale della dichiarante Bussone e valutato legittimamente la rilevanza delle sue dichiarazioni: quelle relative alla detenzione della pistola cal. 7,65 sono nuove rispetto al giudicato e non sono risultate rilevanti per il processo omicidiario; la detenzione della Beretta 9x21 era invece coperta dal giudicato, sicché la Bussone doveva essere considerata, quanto a quella arma, testimone assistito ex art. 197-bis. La Corte ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale sugli esami antropometrici e balistici, nonché la congruità complessiva del quadro indiziario (videoregistrazioni, comparazioni antropometriche, intercettazioni e dichiarazioni), ritenendo sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari che giustificano la custodia.
Norme richiamate
art. 63 cod. proc. pen.
Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi era originariamente indagato; la Corte precisa che l'inutilizzabilità opera solo se ricorrono precisi indizi di reità attinenti al medesimo reato o a reati connessi/collegati, non per il solo coinvolgimento in vicende potenzialmente rilevanti.
art. 64 cod. proc. pen.
Regola gli avvisi e la necessità di avvertire l'indagato sulle facoltà difensive; la Corte ricorda che la mancanza degli avvisi può incidere sulla posizione del dichiarante ma non determina automaticamente inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni nei confronti di terzi.
art. 197-bis cod. proc. pen.
Norma sul testimone imputato/imputato con sentenza irrevocabile in procedimento connesso; la Corte chiarisce che la figura del "testimone assistito" implica obblighi e tutele specifiche, ma l'assenza dell'assistenza difensiva non comporta automaticamente inutilizzabilità delle dichiarazioni verso terzi.
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante per delitti commessi con metodo mafioso o per agevolazione di tali consorterie; nel caso la qualificazione come aggravante non è decisiva per le esigenze cautelari quando sussistono altri elementi che giustificano la misura.
art. 627 cod. proc. pen.
Disciplina il controllo del vizio di motivazione nelle impugnazioni cautelari; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia eseguito gli accertamenti richiesti e non abbia violato il principio.
art. 371 cod. proc. pen.
Concetto di reati collegati ai fini della disciplina probatoria; la Corte distingue connessione probatoria reale dall'uso della medesima fonte probatoria, richiedendo che un elemento di fatto abbia efficacia probatoria su più reati.
art. 275 cod. proc. pen.
Presunzione collegata al delitto di omicidio ai fini della misura cautelare; la Corte osserva che la gravità del reato (omicidio) e altri elementi possono da soli giustificare esigenze cautelari anche se l'aggravante speciale non fosse pienamente provata.
artt. 192 e 273 cod. proc. pen.
Norme sulla prova perizia e consulenze; la Corte ribadisce la deference al giudice di merito nella valutazione di prove tecniche e perizie scientifiche limitando il sindacato in sede di legittimità alla verifica della logicità e completezza della motivazione.
art. 177 cod. proc. pen.
Principio di tassatività delle sanzioni processuali: le nullità e le sanzioni sono previste solo nei casi espressamente indicati dalla legge; da ciò deriva che alcune irregolarità di assunzione delle dichiarazioni non producono automaticamente inutilizzabilità erga omnes.
art. 191 cod. proc. pen.
Disciplina l'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione dei divieti di legge; la Corte distingue i casi di divieto assoluto dall'irregolarità formale che dà luogo a nullità e non a inutilizzabilità verso terzi.
art. 192 e 273 cod. proc. pen.
Richiamate in tema di perizie e valutazioni tecniche: la Corte sottolinea che la verifica di correttezza metodologica e di logica argomentativa è di competenza del giudice del merito e non del giudice di legittimità nella sostanza tecnica.
art. 27 e 111 Cost.
Principi costituzionali richiamati in tema di responsabilità personale e giusto processo; utilizzati come quadro di riferimento per la valutazione delle garanzie difensive.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da una persona indagata o già giudicata in altro procedimento non sono automaticamente inutilizzabili nei confronti di terzi: l'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. richiede precisi indizi di reità attinenti al medesimo reato o a reati connessi/collegati.
- La qualifica di 'testimone assistito' ex art. 197-bis tutela il dichiarante ma l'assenza di assistenza del difensore non comporta necessariamente inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni; può configurare una nullità da eccepire tempestivamente.
- In sede di valutazione cautelare il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel combinare elementi (videoregistrazioni, intercettazioni, perizie, dichiarazioni): la Corte di legittimità sindaca solo la logicità e la completezza della motivazione, non il merito tecnico-scientifico degli accertamenti.
- Per la connessione probatoria tra reati occorre che un elemento di fatto abbia utilità probatoria diretta su più reati, non basta che le prove derivino dalla stessa fonte o che vi sia mera sovrapposizione di episodi.
- Le critiche metodologiche a perizie tecnico-scientifiche debbono essere affrontate nel merito dal giudice del rinvio con adeguata motivazione; in appello/cassazione si verifica soltanto se tale valutazione risulti manifestamente illogica o contraddittoria.
- La sussistenza di gravi indizi e delle esigenze cautelari nel caso di omicidio può risultare da una valutazione complessiva di fattori diversi dall'aggravante speciale (es. modalità del fatto, ruolo dell'indagato, precedenti, pericolo di fuga o di inquinamento probatorio).
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