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Sentenza

Sentenza del 27/11/2015 n. 24252 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva aderito al condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 per i redditi dell'anno 2000, versando tempestivamente la prima rata ma omettendo o tardando il pagamento di rate successive. L'Agenzia delle entrate aveva quindi negato il perfezionamento della definizione agevolata. Le Commissioni tributarie avevano ritenuto sufficiente il pagamento della prima rata, applicando analogicamente le regole previste per altre forme di condono. L'Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che per il condono ex art. 9-bis fosse necessario il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate. La contribuente, con ricorso incidentale, ha inoltre contestato vari profili formali dell'appello dell'Ufficio, tra cui la motivazione e sottoscrizione dell'autorizzazione interna, la conformità della copia notificata, la motivazione del diniego, la qualifica del sottoscrittore e la validità della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso incidentale della contribuente. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate previste; il pagamento della sola prima rata non è sufficiente. Non è possibile applicare analogicamente le disposizioni relative ad altri condoni, che consentono in alcuni casi di mantenere l'efficacia della definizione nonostante il mancato pagamento delle rate successive. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. B.D. è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Il condono tributario previsto dall'art. 9-bis ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste dalla medesima legge.

    La disposizione disciplina un condono di natura clemenziale per omessi o tardivi versamenti risultanti dalle dichiarazioni del contribuente. In caso di pagamento rateale, la definizione si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate; il mancato pagamento di una rata successiva comporta la perdita del beneficio e legittima il recupero dell'imposta originaria.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Le altre forme di condono hanno natura premiale e non possono essere applicate analogicamente al condono previsto dall'art. 9-bis.

    Le regole previste per altre forme di definizione agevolata, comprese quelle che conservano l'efficacia del condono in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, non sono estensibili all'art. 9-bis, trattandosi di discipline eccezionali e strutturalmente differenti.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza e ha rigettato direttamente il ricorso introduttivo della contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2

    L'autorizzazione interna alla proposizione dell'appello è un atto dell'amministrazione finanziaria.

    Le ragioni dell'autorizzazione non devono essere necessariamente comunicate al contribuente, poiché si tratta di un atto interno. Le motivazioni dell'impugnazione devono risultare dall'atto processuale di appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3

    La mancata attestazione di conformità della copia notificata non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello.

    Il giudice può verificare direttamente la conformità tra la copia dell'atto notificata alla controparte e quella depositata in giudizio; l'inammissibilità sussiste solo se viene accertata una difformità.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3, e Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Le censure relative alla motivazione dell'autorizzazione interna sono state ritenute inammissibili e comunque prive di interesse, perché l'autorizzazione non è l'atto destinato a esplicitare le ragioni della pretesa tributaria nei confronti del contribuente.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata prevede espressamente il pagamento rateale, occorre verificare la disciplina specifica applicabile: non è possibile presumere che il pagamento della prima rata conservi sempre il beneficio.
  • Le disposizioni sui condoni sono eccezionali e non possono essere applicate analogicamente. Le regole favorevoli previste per una diversa forma di condono valgono soltanto se la norma le richiama o le prevede espressamente.
  • Per il condono ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate costituisce condizione essenziale di perfezionamento; il mancato pagamento delle rate successive comporta la decadenza dal beneficio.
  • Gli atti interni dell'amministrazione, come l'autorizzazione a proporre appello, normalmente non devono contenere una motivazione destinata al contribuente: le ragioni della contestazione devono essere esposte nell'atto processuale notificato.
  • Le eccezioni processuali devono essere formulate in modo chiaro e autosufficiente, riportando gli elementi dell'atto contestato necessari per consentire al giudice di verificare la censura; rinvii generici ad altri scritti possono comportare l'inammissibilità.
  • Il risultato concreto evidenzia che, in materia di agevolazioni fiscali, il rispetto rigoroso dei termini e degli adempimenti previsti dalla norma è essenziale: il pagamento parziale non impedisce necessariamente all'amministrazione di recuperare l'intero debito originario.

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