Cassazione Civile, Ordinanza n. 20739/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di una società industriale, un istituto di credito aveva ottenuto l’ammissione al passivo in via prededucibile di un credito da finanziamento. Il giudice delegato aveva riconosciuto gli interessi corrispettivi al tasso legale sull’importo capitale dalla data di apertura della procedura fino al pagamento. La banca aveva proposto opposizione ex art. 98 l.f. chiedendo che, anche per il periodo successivo all’apertura della procedura e fino all’integrale soddisfo, gli interessi fossero calcolati al tasso convenzionale pattuito (4,745%). Il tribunale aveva accolto l’opposizione. La società in amministrazione straordinaria ha quindi ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 55, comma 1, e 111-bis l.f., nonché degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., sostenendo che la prededuzione non potrebbe riguardare gli interessi maturati nel corso della procedura e, comunque, che per analogia con le norme sulle cause di prelazione il tasso sarebbe dovuto nei limiti del legale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’art. 111-bis, comma 3, l.f. dispone espressamente che i crediti prededucibili sono soddisfatti per capitale, spese e interessi e che il corso degli interessi cessa al momento del pagamento, sicché gli interessi dei crediti prededucibili maturano anche durante la procedura fino al soddisfo. Quanto al tasso, ha ritenuto applicabile l’art. 1284, comma 2, c.c.: se le parti hanno determinato convenzionalmente il saggio, esso si applica anche agli interessi corrispettivi sui crediti prededucibili; il tasso legale opera solo in difetto di pattuizione. Ha escluso il richiamo agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., osservando che non vi è lacuna normativa e che la prededuzione non è assimilabile alle cause di prelazione, avendo natura procedurale e non sostanziale. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 98 L.F.
Norma utilizzata per l’opposizione allo stato passivo proposta dall’istituto di credito.
art. 111-bis L.F.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per capitale, spese e interessi; il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
art. 54 L.F.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il limite della prededuzione e la disciplina degli interessi nei rapporti concorsuali anteriori.
art. 55, comma 1, L.F.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l’apertura della procedura sospende il corso degli interessi convenzionali o legali agli effetti del concorso.
art. 2749 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulle cause di prelazione non estensibile alla prededuzione.
art. 2788 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulle cause di prelazione non estensibile alla prededuzione.
art. 2855 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulle cause di prelazione non estensibile alla prededuzione.
art. 1284, comma 2, c.c.
Gli interessi convenzionali sono dovuti al tasso pattuito; il tasso legale si applica solo se le parti non hanno determinato la misura.
art. 12 preleggi
L’analogia è ammessa solo in presenza di una lacuna normativa e di un rapporto di somiglianza tra casi o materie analoghe.
art. 101, comma 2, Cost.
Richiamato nel passaggio sui limiti dell’interpretazione e dell’applicazione analogica da parte del giudice.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli interessi corrispettivi dei crediti prededucibili maturano durante la procedura concorsuale fino alla data del pagamento, salvo diversa disciplina espressa.
- Per i crediti prededucibili, in mancanza di una norma speciale che regoli il tasso, trova applicazione la regola generale dell’art. 1284, comma 2, c.c.: il tasso convenzionale pattuito prevale sul tasso legale.
- Non è consentito ricorrere all’analogia con le norme sulle cause di prelazione quando la disciplina della prededuzione è già compiuta e non vi è alcuna lacuna normativa da colmare.
- La prededuzione non coincide con una causa di prelazione in senso sostanziale: ha natura procedurale e attribuisce una precedenza nella soddisfazione dei debiti di massa all’interno della procedura.
- L’interpretazione analogica richiede una lacuna dell’ordinamento e un rapporto di somiglianza tra casi; non può essere utilizzata in funzione creativa per introdurre limiti non previsti dalla legge.
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