Sentenza n. 6740/2026 - Roma, Sezione 4
PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA prot. -OMISSIS- E PER L'ANNULLAMENTO DI OGNI ATTO PREORDINATO, CONNESSO, PRESUPPOSTO E/O CONSEGUENTE;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per la rilevanza di un procedimento penale a carico del richiedente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della stessa legge e l'eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che l'ordinanza del giudice penale relativa al reato di appropriazione indebita, non ancora coperto da accertamento definitivo al momento del diniego e allora oggetto di giudizio di appello, non potesse giustificare un giudizio di antisocialità o pericolosità. Ha inoltre valorizzato la lunga residenza in Italia e l'elevato livello di integrazione sociale. Nel corso del giudizio ha depositato una sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato la pronuncia d'appello penale per intervenuta remissione della querela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la cittadinanza per residenza non costituisce un diritto conseguente automaticamente al decorso del periodo minimo di residenza, poiché tale requisito consente soltanto di presentare la domanda e lascia all'Amministrazione un'ampia valutazione discrezionale sulle ragioni della richiesta e sull'attitudine del richiedente a rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. In tale valutazione possono assumere rilievo l'integrazione sociale, la conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali, l'assenza di precedenti penali e la situazione economico-patrimoniale. Il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, il precedente penale, non contestato e intervenuto durante il procedimento, era stato specificamente individuato nel decreto e ritenuto sintomatico di inaffidabilità e di mancato rispetto delle regole di civile convivenza. Il fatto che la vicenda penale fosse stata successivamente definita per remissione della querela è stato ritenuto irrilevante per valutare la legittimità del diniego al momento della sua adozione, anche perché il comportamento era maturato nel periodo di osservazione rilevante ai fini della cittadinanza. È stata comunque lasciata ferma la facoltà di reiterare l'istanza di cittadinanza. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell'assenza di memorie scritte dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
Il decorso del periodo minimo di residenza è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza; la concessione resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
art. 646 c.p.
Il reato di appropriazione indebita contestato al richiedente è stato valorizzato dall'Amministrazione quale elemento sintomatico di inaffidabilità e di mancato rispetto delle regole di civile convivenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 10 del regolamento europeo richiamato nel dispositivo, per l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato nel dispositivo quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 è espressione di un potere ampiamente discrezionale: il periodo minimo di residenza costituisce soltanto un presupposto per la presentazione della domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza possono essere valutati tutti gli elementi idonei a dimostrare l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale, compresi i precedenti penali e la condotta tenuta durante il periodo di osservazione, oltre agli aspetti economici e patrimoniali.
- Il giudice amministrativo può sindacare il diniego di cittadinanza soltanto nei limiti del controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
- Un comportamento delittuoso può essere valutato quale fatto storico sintomatico di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, anche quando l'accertamento penale non sia ancora definitivo al momento del provvedimento amministrativo.
- La successiva definizione della vicenda penale per remissione della querela non incide, di per sé, sulla legittimità del diniego di cittadinanza, che deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto. Il richiedente conserva la facoltà di reiterare l'istanza.
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