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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37894/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un consorzio industriale ha agito per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del vincolo di inedificabilità di 40 metri apposto da una società concessionaria sulla fascia di un'area consortile confinante con la strada statale 131. Il consorzio sosteneva che l'area, trovandosi fuori dal centro abitato e ricadendo in un ambito assoggettato a piano regolatore territoriale, dovesse beneficiare della riduzione della distanza dal confine stradale da 40 a 20 metri prevista dall'art. 26, comma 3, del regolamento di attuazione del codice della strada. In primo grado la domanda è stata rigettata perché mancavano gli strumenti urbanistici attuativi o le varianti richiesti per applicare la riduzione. In appello il rigetto è stato confermato, anche perché la corte territoriale ha ritenuto non provato che l'area ricadesse nel Comune indicato dal ricorrente e non provato che i Comuni interessati avessero uniformato gli strumenti urbanistici generali al piano regolatore predisposto dal consorzio. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 101 c.p.c., assumendo che la questione della reale appartenenza territoriale dell'area era stata posta d'ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio; dall'altro, la violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la società resistente non aveva contestato, anzi aveva ammesso, che l'area insistesse nel Comune indicato dal consorzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, ritenendoli infondati. Quanto alla censura fondata sull'art. 101 c.p.c., ha osservato che mancava l'allegazione di un concreto pregiudizio processuale subito dalla parte per la mancata previa interlocuzione sulla questione rilevata d'ufficio, sicché difettava l'interesse a far valere il vizio. Quanto alla censura sull'art. 115 c.p.c., ha ricordato che il mero difetto di contestazione non vincola meccanicamente il giudice, il quale può comunque accertare l'inesistenza del fatto allegato se questa emerga dagli atti e dalle prove raccolte; la valutazione probatoria compiuta dalla corte d'appello è stata qualificata come apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione, non essendo stato dedotto alcun vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa per mancata previa interlocuzione sulla questione rilevata d'ufficio.

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme all'art. 24 Cost. a fondamento della censura processuale sul contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'obbligo di previa segnalazione alle parti della questione rilevata d'ufficio riguarda le questioni che incidano concretamente sul diritto di difesa; il vizio non è deducibile senza allegare uno specifico pregiudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il difetto di contestazione non impedisce al giudice di accertare diversamente il fatto allegato quando l'inesistenza emerga dagli atti e dal materiale probatorio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge processuale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità processuale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Indicato come unico possibile vizio per censurare l'omesso esame di fatti storici decisivi, non dedotto nel caso concreto.

  • art. 26, comma 3, del regolamento di attuazione del codice della strada

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la riduzione della distanza dal confine stradale da 40 a 20 metri in presenza di determinati presupposti urbanistici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • La deduzione di un vizio processuale per mancata attivazione del contraddittorio su questione rilevata d'ufficio è inammissibile o infondata se la parte non allega un concreto pregiudizio difensivo subito in conseguenza della pretesa violazione.
  • Il giudice non è vincolato dal mero difetto di contestazione di un fatto allegato dalla controparte: se l'inesistenza del fatto emerge dagli atti e dal materiale probatorio, può comunque accertarla.
  • La valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Per ottenere in cassazione la cassazione della decisione fondata su accertamenti di fatto è necessario censurare specificamente l'omesso esame di fatti storici decisivi, non essendo sufficiente opporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L'applicazione della disciplina sulla distanza dal confine stradale richiede la prova rigorosa dei presupposti urbanistici che consentono la riduzione della fascia di rispetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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