Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34465/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Le parti resistenti avevano chiesto equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare instaurata nel 1984 e ancora pendente al momento della domanda, nella quale erano insinuate al passivo per il recupero di propri crediti. La Corte d’appello aveva riconosciuto a ciascuna la minor somma tra € 11.500,00, calcolata sulla base di € 500,00 per anno di ritardo, e l’importo del credito insinuato. Dopo un primo intervento della Cassazione, che aveva già esaminato vari profili della quantificazione, la Corte di rinvio aveva nuovamente liquidato € 11.500,00 per ciascun ricorrente. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha denunciato, in sintesi, la violazione degli artt. 2 e 4 L. n. 89/2001 e dell’art. 392 c.p.c. per avere il giudice del rinvio calcolato la durata del processo presupposto fino alla definizione e non fino alla domanda di equa riparazione; la violazione degli artt. 112 e 392 c.p.c. per aver quantificato l’indennizzo in € 11.500,00 invece che in € 9.500,00; l’assenza o apparenza di motivazione ex art. 111 Cost. e la violazione dell’art. 2 L. n. 89/2001 per avere applicato il criterio di € 500,00 annui senza considerare riparti parziali, pagamenti TFR, specificità e modesta entità di alcuni crediti, complessità della procedura, comportamento delle parti e ritardi non imputabili agli organi fallimentari. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il Ministero aveva anche proposto revocazione, accolta con sentenza passata in giudicato, sicché era venuto meno l’interesse a impugnare i capi relativi al calcolo della durata; inoltre le censure sulla misura dell’indennizzo erano già state decise dall’ordinanza precedente della Cassazione, con conseguente preclusione e intangibilità del dictum di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che, essendo stata integralmente accolta la revocazione proposta dal Ministero contro la decisione del giudice di rinvio, fosse venuto meno l’interesse a coltivare i primi due motivi di ricorso, diretti contro il calcolo della durata del processo presupposto. Ha poi affermato che le questioni sulla congruità dell’importo annuo di € 500,00 per l’equa riparazione erano già state decise nel precedente giudizio di legittimità e quindi erano precluse; una nuova cassazione avrebbe inoltre inciso in modo incompatibile sul principio di intangibilità delle decisioni della Corte di cassazione. Le spese sono state compensate per giusti motivi, anche in ragione dell’esito complessivo della vicenda processuale e dell’accoglimento della revocazione; non è stata disposta alcuna statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 89/2001

    La durata irragionevole e la misura dell’indennizzo devono essere valutate nei limiti già definiti dal giudicato di legittimità; nel caso concreto le ulteriori doglianze sulla quantificazione erano precluse.

  • art. 4 L. 89/2001

    Richiamato come parametro per contestare il calcolo della durata del processo presupposto, ma la censura è stata ritenuta priva di interesse a seguito dell’accoglimento della revocazione.

  • art. 392 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve attenersi al dictum della Corte di cassazione; le questioni già definite in sede di legittimità non possono essere rimesse in discussione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata dedotta, ma ritenuta priva di interesse e comunque preclusa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Denunciato vizio di motivazione, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché investiva profili già coperti da precedente decisione di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non è stata fatta applicazione della previsione sul raddoppio del contributo unificato, in ragione dell’esenzione del procedimento e della soccombenza di un’amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, viene meno l’interesse all’impugnazione quando la parte abbia ottenuto, con altro rimedio ormai definitivo, l’eliminazione delle statuizioni che sono oggetto dei motivi di ricorso.
  • Le questioni già decise con precedente pronuncia della Corte di cassazione nel medesimo processo sono precluse al riesame, per il principio di intangibilità del dictum di legittimità.
  • Il giudice del rinvio non può discostarsi dai criteri e dai limiti fissati dalla Cassazione; una nuova impugnazione che miri a rimettere in discussione tali punti è inammissibile.
  • Quando l’esito del giudizio dipende anche dall’accoglimento di una revocazione collegata alla stessa vicenda processuale, possono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.