Regolamento (UE) 2022/708
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione del 5 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga i termini di approvazione di un ampio gruppo di sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga serve a consentire il completamento delle valutazioni di rinnovo, incluse quelle relative a possibili proprietà di interferenza endocrina per alcune sostanze. Le nuove scadenze sono fissate, a seconda dei casi, al 31 maggio 2023, al 30 giugno 2023, al 31 luglio 2023 o al 31 agosto 2023.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive fitosanitarie e modifica dell’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, in particolare a quelle già approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e soggette a procedura di rinnovo. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda i prodotti fitosanitari e le sostanze attive indicate, senza incidere su sostanze non menzionate o su altri settori.
Proroga dei periodi di approvazione di determinate sostanze attive fitosanitarie
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare i periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e mira a evitare la scadenza delle approvazioni prima della conclusione delle procedure di rinnovo.
Contesto normativo e finalità
I considerando ricordano che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le domande di rinnovo per le sostanze interessate sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; benché tale atto sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti di rinnovo ai sensi dell’articolo 17 di quest’ultimo.
Motivi della proroga
La Commissione afferma che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi indipendenti dai richiedenti. Senza intervento normativo, alcune approvazioni sarebbero scadute prima della decisione finale sul rinnovo. Per un gruppo specifico di sostanze, la proroga consente inoltre di completare la valutazione delle potenziali proprietà di interferente endocrino secondo la procedura prevista dagli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con aggiornamento delle date di scadenza dell’approvazione per le sostanze elencate nell’allegato del nuovo regolamento. La proroga riguarda un numero ampio di sostanze, tra cui principi attivi chimici e sostanze di origine naturale o minerale impiegate in ambito fitosanitario.
Nuove date di scadenza
Le nuove scadenze sono differenziate in base alle sostanze:
- 31 maggio 2023 per flurocloridone;
- 30 giugno 2023 per metam;
- 31 luglio 2023 per varie sostanze, tra cui phenmedipham, s-metolachlor, milbemectin, etefon, captan, folpet, formetanato, dimetomorf, metribuzin, propamocarb, pirimifosmetile, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, fluoxastrobin, prothioconazole, aclonifen, metazaclor e proquinazid;
- 31 agosto 2023 per numerose altre sostanze, tra cui acido acetico, solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, carburo di calcio, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, urea, fosfuro di alluminio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione e tebuconazolo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore, la rilevanza pratica consiste nella proroga della validità delle approvazioni, con conseguente continuità di immissione sul mercato e utilizzo delle sostanze, nei limiti del quadro autorizzatorio applicabile.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. La modifica riguarda la proroga dei periodi di approvazione di molte sostanze attive, tra cui, fra le altre, phenmedipham, s-metolachlor, milbemectin, etefon, captan, folpet, formetanato, dimetomorf, metribuzin, propamocarb, pirimifosmetile, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, fluoxastrobin, prothioconazole, aclonifen, metazaclor, acido acetico, solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, carburo di calcio, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, urea, fosfuro di alluminio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo, proquinazid e flurocloridone.
Ragioni della proroga
I considerando spiegano che le domande di rinnovo sono state presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e che, nonostante tale regolamento sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, le sue disposizioni continuano ad applicarsi per i rinnovi ai sensi dell’articolo 17 di quest’ultimo. La Commissione rileva che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi indipendenti dai richiedenti e che, senza proroga, l’approvazione potrebbe scadere prima della decisione sul rinnovo.
Valutazione delle proprietà di interferente endocrino
Per alcune sostanze attive, in particolare solfato di alluminio e ammonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, fluoxastrobin, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor, la proroga è motivata anche dalla necessità di completare la valutazione delle potenziali proprietà di interferente endocrino secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Nuove scadenze di approvazione
L’allegato fissa nuove date di scadenza: 31 maggio 2023 per flurocloridone; 30 giugno 2023 per metam; 31 luglio 2023 per, tra le altre, phenmedipham, s-metolachlor, milbemectin, etefon, captan, folpet, formetanato, dimetomorf, metribuzin, propamocarb, pirimifosmetile, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, fluoxastrobin, prothioconazole, aclonifen, metazaclor e proquinazid; 31 agosto 2023 per acido acetico e numerose altre sostanze tra cui solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, carburo di calcio, etilene, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo, fosfuro di alluminio, fosfuro di magnesio e urea.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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