Regolamento (UE) 2022/704
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/704 della Commissione del 5 maggio 2022 che modifica e rettifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è consentito importare pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche consistono nell'aggiunta di numerose zone soggette a restrizioni e nella rettifica di alcune voci relative al Regno Unito già modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/649. Per alcune zone britanniche e statunitensi vengono aggiornate anche le delimitazioni geografiche delle aree di controllo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione retroattiva limitata al punto 1, lettera a), punto viii), dell'allegato a decorrere dal 22 aprile 2022.
Modifica e rettifica gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con riferimento a Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell'importazione nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Interviene sugli elenchi contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che a loro volta disciplinano l'autorizzazione all'ingresso nell'Unione di specie, categorie e prodotti di origine animale soggetti alle norme del regolamento delegato (UE) 2020/692. Le modifiche riguardano in particolare le zone soggette a restrizioni per focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e, per alcune zone del Regno Unito, una rettifica di errore materiale con applicazione retroattiva; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/704 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema di elenchi sanitari dell'Unione per l'importazione di determinate categorie di prodotti avicoli, aggiornando gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La misura risponde ai nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e mira a preservare lo stato sanitario dell'Unione limitando l'accesso dalle aree colpite.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all'inclusione del paese terzo, territorio, zona o compartimento negli appositi elenchi. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce, invece, le prescrizioni sanitarie che tali partite devono soddisfare per poter entrare nell'Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi di ammissibilità; il presente atto li aggiorna in funzione della situazione epidemiologica.
Focolai notificati e valutazione sanitaria
La Commissione prende atto di molteplici focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame:
- in Canada, in Alberta, Ontario, Québec e Columbia Britannica, con date di conferma tra il 10 e il 21 aprile 2022;
- nel Regno Unito, in particolare nei pressi di Tedburn St Mary (Devon) e Ilkeston (Derbyshire), con conferme il 13 e il 22 aprile 2022;
- negli Stati Uniti, in numerosi stati, tra cui Kansas, Idaho, Indiana, Pennsylvania, Wisconsin, Colorado, Minnesota, North Dakota, Iowa, Montana, Utah e altri, con conferme tra il 13 e il 26 aprile 2022.
Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone di controllo di 10 km e adottato la politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni ricevute e valutate, la Commissione conclude che le aree colpite non devono più essere ammesse all'ingresso nell'Unione per le categorie interessate, al fine di evitare il rischio di introduzione della malattia.
Rettifica della posizione del Regno Unito
Il regolamento rettifica inoltre alcune voci del Regno Unito già modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/649. In particolare, corregge le righe relative alla zona GB-2.44 e specifica che la rettifica si applica dalla data di applicazione del regolamento 2022/649. Questa parte è rilevante per evitare disallineamenti tra la disciplina vigente e le indicazioni contenute negli allegati aggiornati.
Modifiche all'allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
L'allegato V del regolamento (UE) 2021/404, che riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, viene modificato sia nella parte 1 sia nella parte 2.
Nella parte 1 vengono aggiunte nuove zone canadesi (CA-2.19-CA-2.29), britanniche (GB-2.119 e GB-2.120) e statunitensi (US-2.144-US-2.181). Per ciascuna zona sono elencate le categorie ammesse o sospese, includendo:
- pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti (BPP);
- ratiti riproduttori e da reddito (BPR);
- pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti (SP);
- ratiti destinati alla macellazione (SR);
- pulcini di un giorno diversi dai ratiti (DOC);
- pulcini di un giorno di ratiti (DOR);
- meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti (POU-LT20);
- uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP);
- uova da cova di ratiti (HER);
- meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HE-LT20).
Per il Regno Unito, molte zone già presenti sono riscritte con nuove date e con effetti di sospensione o ripristino differenziati; ciò incide direttamente sulla commerciabilità delle singole categorie di partite da quelle zone.
Modifiche all'allegato V, parte 2: delimitazione geografica delle zone
La parte 2 dell'allegato V aggiorna le descrizioni geografiche delle zone soggette a restrizioni. Per il Canada, per ogni nuova zona sono indicati provincia, coordinate e comuni compresi nella zona di protezione di 3 km e nella zona di sorveglianza di 10 km. Per il Regno Unito sono descritte le zone vicine a Tedburn St Mary e Ilkeston, con cerchi di 10 km di raggio centrati su specifiche coordinate WGS84. Per gli Stati Uniti sono elencate numerose zone circolari di 10 km in diversi counties e stati, con coordinate GPS puntuali.
Modifiche all'allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L'allegato XIV, parte 1, viene modificato in parallelo per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti, di ratiti e di selvaggina da penna. Anche qui sono aggiunte le nuove zone canadesi e statunitensi e sono aggiornate o sostituite varie righe relative alle zone del Regno Unito. L'effetto pratico è la ridefinizione delle zone da cui le carni fresche in questione possono o non possono entrare nell'Unione.
Entrata in vigore ed efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fa eccezione il punto 1, lettera a), punto viii), dell'allegato, che si applica dal 22 aprile 2022, introducendo una limitata efficacia retroattiva della rettifica relativa alla zona GB-2.44.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. La finalità è aggiornare gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all'ingresso nell'Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Aggiornamento delle restrizioni per focolai di influenza aviaria
A seguito dei numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, la Commissione conclude che non deve più essere autorizzato l'ingresso nell'Unione dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie di tali paesi. Le misure tengono conto anche delle zone di controllo di 10 km e della politica di abbattimento totale dichiarate dalle autorità competenti.
Rettifica delle voci del Regno Unito
Il regolamento rettifica alcune righe relative alla zona GB-2.44 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/649, per effetto di un errore rilevato. La rettifica è espressamente dichiarata applicabile a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2022/649.
Modifiche dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/404
Nell'allegato V, parte 1, sono aggiunte numerose nuove zone del Canada (CA-2.19-CA-2.29), del Regno Unito (GB-2.119 e GB-2.120) e degli Stati Uniti (US-2.144-US-2.181), con conseguente aggiornamento delle autorizzazioni per diverse categorie di pollame e materiale germinale. Per il Regno Unito sono inoltre sostituite le righe di varie zone già esistenti (GB-2.27, GB-2.30, GB-2.32, GB-2.34, GB-2.35, GB-2.38, GB-2.39, GB-2.41, GB-2.44, GB-2.45, GB-2.48, GB-2.51, GB-2.56, GB-2.64, GB-2.67, GB-2.70) con nuove date di riferimento e, per alcune, con la correzione delle condizioni di ammissibilità.
Modifiche dell'allegato V, parte 2
Per Canada, Regno Unito e Stati Uniti sono aggiornate le descrizioni geografiche delle zone soggette a restrizioni, includendo coordinate, radius di 10 km e indicazioni sui comuni o contee interessati. Le descrizioni coprono le nuove zone CA-2.19-CA-2.29, GB-2.119 e GB-2.120 e US-2.144-US-2.181.
Modifiche dell'allegato XIV
Nell'allegato XIV, parte 1, sono aggiornate le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna. Anche qui sono aggiunte le nuove zone canadesi e statunitensi e sono sostituite o aggiornate diverse righe relative alle zone del Regno Unito con le corrispondenti date di applicazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, il punto 1, lettera a), punto viii), dell'allegato si applica a partire dal 22 aprile 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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