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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/705

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/705 della Commissione del 5 maggio 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, in via urgente, la mappatura delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La Commissione ridefinisce alcune aree in Germania, Slovacchia e Polonia in ragione di nuovi focolai o di un miglioramento del quadro epidemiologico, e sostituisce integralmente l'allegato I. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla Commissione e, per effetto diretto, a tutti gli Stati membri dell'Unione europea interessati dalle zone elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, in particolare Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria, Romania e altri Stati membri menzionati nell'allegato modificato. Riguarda le aree territoriali specificamente delimitate come zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana; le misure sono temporanee e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Non contiene esclusioni generali ulteriori rispetto alle delimitazioni territoriali puntuali riportate nell'allegato.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento della Commissione del 5 maggio 2022 interviene sul sistema di regionalizzazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (PSA) nelle zone soggette a restrizioni I, II e III. L'atto è adottato alla luce dell'evoluzione epidemiologica nell'Unione, con particolare riferimento a nuovi focolai in Germania e Slovacchia e a un miglioramento della situazione in alcune aree della Polonia.

Contesto normativo e finalità

La base giuridica è l'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili. Nei considerando la Commissione richiama la natura altamente infettiva della peste suina africana, la sua capacità di incidere sui movimenti di suini vivi e prodotti derivati e l'impatto sulle esportazioni verso paesi terzi. L'obiettivo dell'atto è adeguare rapidamente le zone delimitate in funzione del rischio epidemiologico e delle misure di contenimento già applicate dagli Stati membri.

Criteri di delimitazione delle zone

La Commissione precisa che le modifiche delle zone soggette a restrizioni devono basarsi su:

  • situazione epidemiologica della PSA nelle aree interessate;
  • situazione epidemiologica generale nello Stato membro interessato;
  • livello di rischio di ulteriore diffusione;
  • principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone;
  • orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente;
  • norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE/WOAH;
  • giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Aggiornamenti principali per Germania, Slovacchia e Polonia

Il provvedimento nasce soprattutto da tre ordini di intervento. In Germania e Slovacchia, i nuovi focolai di PSA nei suini selvatici hanno determinato un aumento del livello di rischio e quindi una ridefinizione delle zone di restrizione, con spostamenti da zona I a zona II e nuove delimitazioni più ampie. In Polonia, invece, alcune aree delle regioni della Bassa Slesia, Lubusz e Santacroce vengono rimodulate: zone con assenza di focolai negli ultimi tre o dodici mesi, e con efficacia delle misure di controllo applicate, vengono riclassificate da III a II o da III a I. La Commissione sottolinea inoltre che, in un quadro epidemiologico in costante evoluzione, le zone sono delimitate tenendo conto anche delle aree circostanti.

Contenuto dell'allegato: ampiezza territoriale delle restrizioni

L'allegato sostituito contiene un elenco molto esteso di territori nazionali classificati come zone soggette a restrizioni I, II e III. Vi rientrano, con delimitazioni granulari, numerose aree di:

  • Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia per le zone I e II;
  • Bulgaria, Italia, Polonia, Romania e Slovacchia per le zone III. Per l'Italia, l'allegato conferma la distinzione territoriale tra:
  • zone soggette a restrizioni I in alcune province di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia;
  • zone soggette a restrizioni II in porzioni ampie di Piemonte e Liguria;
  • zona soggetta a restrizioni III coincidente con l'intero territorio della Sardegna.

Effetti operativi per gli operatori

Per gli operatori del settore suinicolo e per i professionisti che assistono imprese agricole, il regolamento ha effetto immediato sulla disciplina dei movimenti di suini detenuti, suini selvatici, prodotti derivati e attività connesse nelle aree elencate. Poiché l'atto modifica le zone di restrizione, esso incide indirettamente sulle autorizzazioni, sui vincoli di movimentazione e sulle misure di gestione del rischio previste dal regolamento (UE) 2021/605 e dalla normativa di sanità animale richiamata.

Entrata in vigore e natura dell'atto

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione motiva la scelta con l'urgenza della situazione epidemiologica, al fine di assicurare un aggiornamento tempestivo delle restrizioni territoriali e una risposta coordinata a livello dell'Unione.

Disposizioni principali

Sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo allegato al nuovo regolamento. La sostituzione aggiorna l'elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la PSA

Le modifiche riflettono nuovi focolai in Germania e Slovacchia, il miglioramento della situazione in alcune aree della Polonia e la conseguente riclassificazione di talune zone tra restrizioni I, II e III. In particolare, alcune aree passano da restrizioni I a II o da III a II/I, mentre altre vengono delimitate ex novo in dimensioni adeguate per contenere il rischio di diffusione.

Criteri scientifici e coordinamento con gli orientamenti UE

La Commissione richiama, nei considerando, i criteri scientifici per la regionalizzazione, gli orientamenti dell'Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nonché le norme internazionali OIE/WOAH. Le delimitazioni tengono conto anche delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Urgenza ed entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nei considerando si sottolinea l'urgenza dovuta alla dinamica della situazione epidemiologica e alla necessità di applicare rapidamente le nuove delimitazioni.

Applicazione diretta e obbligatorietà

Come ogni regolamento UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli veterinarimercato internomovimentazione di animalisicurezza alimentare

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